Il MiSE approva le misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, adottate dal Consiglio di gestione del Fondo di garanzia per le Pmi.
Con decreto interministeriale del 24 aprile 2019 sono rese note le misure di accantonamento, oggetto di delibera del Consiglio di gestione del Fondo di garanzia Pmi nella seduta del 14 novembre 2018.
Si ricorda che è stato introdotto – con decreto MiSE/Mef 29 settembre 2015 - un nuovo modello di valutazione delle imprese ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo, basato sulla determinazione della probabilità di inadempimento del prenditore.
In seguito, i due dicasteri hanno emesso il decreto del 6 marzo 2017 – chiamato “decreto di riforma” – contenente le condizioni e i termini per l’estensione del nuovo modello di valutazione a tutte le operazioni finanziarie ammissibili all’intervento del Fondo e che ha modulato le misure massime di garanzia sulle operazioni finanziarie in funzione della probabilità di inadempimento del soggetto beneficiario, nonché della durata e della tipologia dell’operazione finanziaria.
Ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto di riforma è stato stabilito che le misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, articolate in funzione della rischiosità dei soggetti beneficiari, sono adottate dal Consiglio di gestione, ed approvate dal MiSE.
Le misure di accantonamento contenute nel decreto del 24 aprile 2019 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo, di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto 6 marzo 2017.
Il comunicato riguardante l'ufficialità del decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".