Fondo di garanzia per le Pmi: le modifiche in “GU”
Pubblicato il 08 marzo 2014
Il decreto interministeriale Mise/Mef del
27 dicembre 2013 recante “
Disposizioni per il rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” è stato pubblicato sulla “
Gazzetta Ufficiale” n. 56 dell’8 marzo 2014.
Il provvedimento, attuativo delle disposizioni dell’articolo 1 del
decreto “Fare” (Dl N.
69/2013), contiene le nuove disposizioni operative del Fondo centrale di garanzia per le Pmi, per consentire loro di fronteggiare al meglio la crisi.
L’intervento del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con quello dell’Economia, consente ora di ridefinire i requisiti e i parametri di valutazione per l’accesso al Fondo di garanzia, al fine di ampliare la platea delle imprese potenzialmente beneficiarie delle garanzie fornite dal Fondo stesso.
Pertanto,
dal 10 marzo 2014:
- le percentuali di copertura del Fondo salgono all’80%;
- i criteri di valutazione si fanno meno rigorosi consentendo di abbassare le soglie di ingresso al Fondo;
- gli interventi vengono estesi anche ai professionisti iscritti agli ordini, agli studi professionali e alle associazioni professionali;
- le imprese in fase di start up potranno essere ammesse quasi automaticamente;
- la presentazione delle domande avverrà attraverso l'utilizzo di una nuova piattaforma telematica.
Con riferimento alla categoria delle associazioni professionali – appunto nuovi beneficiari – sono stati previsti specifici criteri di valutazione che vengono indicati nell’allegato al decreto. La valutazione avviene tramite due indici, calcolati sui dati contabili riportati nelle ultime due dichiarazioni del
modello Unico presentate dall’impresa.