Fondo di Garanzia paga TFR

Pubblicato il 26 aprile 2016

Alcuni lavoratori hanno chiesto la condanna del Fondo di garanzia INPS per il pagamento del TFR e degli ultimi tre stipendi a seguito della cessazione del loro rapporto di lavoro alle dipendenze di una s.a.s. il cui unico socio accomandatario era deceduto.

Nel caso di specie la società non era soggetta a procedura concorsuale in quanto artigiana, i lavoratori avevano tentato infruttuosamente l’esecuzione forzata e, anche se avevano chiesto di essere ammessi alla procedura di eredità giacente del socio accomandatario, erano stati informati, dal curatore dell’eredità giacente, dell’impossibilità di procedere alla chiusura dello stato passivo per carenza di liquidità.

Stante quanto sopra, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 8072 del 21 aprile 2016, ha cassato la sentenza di merito con l’affermazione del seguente principio di diritto:

“In caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, qualora il lavoratore agisca, ai sensi dell'art. 2 della Legge 29 maggio 1982, n. 297, nei confronti del Fondo di garanzia per ottenere il pagamento del Trattamento di Fine Rapporto gravante sull'eredità giacente, presupposto per l'obbligo di intervento del Fondo sono:

  1. l’esistenza e la consistenza del credito risultante da un titolo anche giudiziale, che il lavoratore ha l'onere di precostituire;
  2. l’insufficienza del patrimonio ereditario, che può considerarsi provata, oltre che con l'esperimento infruttuoso dell'esecuzione o con lo stato di graduazione dei crediti predisposto dal curatore dell'eredità giacente, anche con la dichiarazione del curatore dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore e dell'impossibilità di procedere alla liquidazione concorsuale per incapienza dell'attivo”.
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