Sta per chiudersi la prima finestra temporale entro la quale le stazioni appaltanti possono inoltrare istanza per l'accesso alle risorse del Fondo Adeguamento prezzi, per compensare le imprese appaltatrici dell’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione. Si tratta di una tra le misure di ristoro al cosiddetto caro materiali previste dal Decreto Aiuti.
I finestra temporale: dal 1° aprile 2024 al 30 aprile 2024.
Le istanze vanno presentate telematicamente alla Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi ufficiali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro il 31 gennaio 2025.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 2024, il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che disciplina le modalità operative per la presentazione delle istanze da parte delle stazioni appaltanti e delle condizioni di accesso per l'anno 2024 al Fondo adeguamento prezzi.
Il decreto ministeriale, datato 28 febbraio 2024, reca le modalità di accesso al Fondo di cui all’articolo 26, comma 6-quater, del Decreto legge n. 50 del 17 maggio 2022 (cosiddetto Decreto Aiuti), istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il provvedimento è stato emanato in attuazione della Legge di bilancio per il 2024, che ha prorogato ai lavori eseguiti o contabilizzati nel corso dell’anno 2024 lo speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi di cui all’articolo 26 del Decreto Aiuti.
L’accesso al Fondo adeguamento prezzi è previsto:
I soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in presenza dei presupposti previsti dalla norma, chiedono l’accesso alle risorse del Fondo con istanza presentata telematicamente alla Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero, entro il 31 gennaio 2025.
L’istanza di accesso alle risorse del Fondo è inserita nella piattaforma dedicata, raggiungibile al link https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità indicate.
L’istanza presentata dalle stazioni appaltanti deve contenere:
I suddetti soggetti possono inoltrare l’istanza di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche durante le seguenti finestre temporali.
Finestra temporale |
Periodo |
Prima finestra temporale |
dal 1° aprile 2024 al 30 aprile 2024 |
Seconda finestra temporale |
dal 1° luglio 2024 al 31 luglio 2024 |
Terza finestra temporale |
dal 1° ottobre 2024 al 31 ottobre 2024 |
Quarta finestra temporale |
dal 1° gennaio 2025 al 31 gennaio 2025 |
Le istanze inviate telematicamente vengono esaminate dal Ministero, il quale decide cumulativamente su di esse secondo l’ordine di presentazione delle domande.
Le decisioni prese vengono ufficializzate con decreti direttoriali adottati secondo una differente tempistica:
Negli stessi decreti direttoriali vengono indicate anche le domande non accolte con le relative motivazioni dell’esclusione.
NOTA BENE: Le stazioni appaltanti hanno la facoltà di ripresentare le istanze rigettate, sempre entro il termine massimo previsto del 31 gennaio 2025. Il rigetto della domanda riproposta e’ adottato con provvedimento espressamente motivato.
Trascorsi 30 giorni dall’adozione dei decreti di riconoscimento delle somme, il Ministero provvede all’assegnazione delle risorse e al loro trasferimento alle stazioni appaltanti secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino al limite massimo di spesa previsto dall’art. 26, comma 6-quater, del Decreto legge n. 50 del 2022.
L’attuazione del decreto in oggetto deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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