Parte la riforma dei fondi pensione complementari. La novità introduce un nuovo decreto legislativo che attua la direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali.
A darne notizia è stato il Consiglio dei ministri riunitosi nella giornata di ieri a Palazzo Chigi.
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli Affari Europei Paolo Savona e del Ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che attua la direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali.
Il testo adegua la normativa nazionale in materia, dettando norme specifiche riguardo all’attività della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e introducendo, tra l’altro, un esplicito divieto per gli enti pensionistici aziendali di svolgere attività ulteriori rispetto a quelle cui sono istituzionalmente preposti.
Altra novità riguarda l’elencazione dettagliata dei soggetti autorizzati a costituire fondi pensione aperti, ossia:
banche;
compagnie di assicurazione;
società di intermediazione mobiliare;
società di gestione del risparmio.
Inoltre, il testo dovrà disciplinare i differenti regimi applicabili alle forme pensionistiche complementari. In particolare, si richiede che le forme pensionistiche complementari si dotino di un efficace sistema di governo societario, con una struttura organizzativa trasparente e una informativa completa agli aderenti e beneficiari, relativa ai diritti e obblighi delle parti coinvolte, alla individuazione della migliore forma pensionistica e ad una consapevole assunzione dei rischi di investimento, anche ai fini di facilitare l’attività transfrontaliera.
Per quanto diverse funzioni e attività possano venire esternalizzate, si stabilisce che la responsabilità finale deve rimanere comunque in capo ai fondi, i quali, in linea generale dovranno essere amministrati effettivamente da almeno due persone.
Quanto alle modalità di gestione del rischio, la revisione interna, l’attività attuariale, se rilevante, nonché l’esternalizzazione delle attività dovranno essere stabilite in forma scritta. Particolare attenzione dovrà essere, infine, dedicata alla comunicazione agli iscritti di tutte le informazioni principali.
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