Fondi mobiliari chiusi, no alla ritenuta in caso di cessione senza incarico di negoziazione
Pubblicato il 01 novembre 2014
Rispondendo ad una richiesta di consulenza giuridica avanzata dall’
Aifi (Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital), l’Agenzia delle Entrate chiarisce il dubbio di alcuni
gestori di fondi comuni mobiliari di diritto italiano, relativamente alla applicazione della
ritenuta di cui all'articolo 26-quinquies, comma 3 del Dpr
600/73, nel caso specifico di
vendita a titolo oneroso senza incarico di negoziazione.
L’Agenzia, risolvendo un quesito molto frequente e, soprattutto, nel tentativo di sollevare i gestori da un obbligo difficilissimo da rispettare, specifica che la
ritenuta citata
non vada operata, solo nel caso di cessione a titolo oneroso di quote in cui la Sgr o altri intermediari finanziari non siano incaricati della negoziazione sui redditi di capitale realizzati dal partecipante venditore.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, infatti, i fondi mobiliari chiusi sono solitamente degli strumenti illiquidi, non quotati, con un mercato secondario insufficiente, per cui tali cessioni sono motivate soprattutto dalla necessità dell’investitore di smobilizzare le proprie quote.
È frequente, inoltre, che nelle suddette cessioni manchi l’intermediario in grado di applicare la ritenuta, dato che il venditore e l’acquirente concludono solitamente l’operazione in modo diretto.
In tal caso, il venditore assolverà direttamente in autodichiarazione al proprio obbligo tributario e, in assenza di un'impresa commerciale, provvederà ad autoliquidare l'i
mposta sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta non subita, in base al comma 6-ter dell'articolo 26-quinquies.