Fondi mobiliari chiusi. Il sostituto d’imposta è la Sgr che colloca le quote

Pubblicato il 20 novembre 2014 In risposta ad una consulenza giuridica sugli obblighi del sostituto d’imposta, che l’articolo 26-quinquies del Dpr 600/1973 pone a carico delle società di gestione del risparmio (SGR) e degli altri intermediari finanziari, in relazione ai proventi derivanti dalla partecipazione a fondi mobiliari chiusi, l’Agenzia delle entrate emana la risoluzione n. 101 del 19 novembre 2014.

In particolare, si è chiesto all’Amministrazione finanziaria se, in assenza dell’intervento di un intermediario incaricato alla negoziazione delle quote, si possa escludere che l’obbligo di applicare la ritenuta alla fonte sui proventi derivanti dalla partecipazione ai suddetti Oicr ricada proprio sulla SGR.

SGR come sostituto d’imposta

L’Agenzia delle Entrate ricorda che le SGR rientrano tra i sostituti d’imposta tenuti ad operare le ritenute di legge, sia sui proventi periodici sia su quelli, non periodici, derivanti dalle operazioni di rimborso o liquidazione.

Tutti gli intermediari finanziari che ricevono dai propri clienti l’incarico di eseguire le operazioni di cessione delle quote di partecipazione agli Oicr, infatti, sono anche tenuti ad effettuare la ritenuta di cui all’articolo 26-quinquies citato sui redditi derivanti dalla suddetta partecipazione. Ossia sono tenuti agli adempimenti connessi all’applicazione del regime del risparmio amministrato, compreso, per esempio, anche il rilascio della certificazione delle minusvalenze.

Cessione quote Oicr

Nel caso di cessione a titolo oneroso delle quote, il ruolo di sostituto d’imposta sui relativi redditi di capitale è svolto direttamente dalla SGR incaricata dal contribuente alla cessione delle quote, ovvero dall’intermediario che abbia ricevuto il citato incarico.

In alternativa, spiega la risoluzione 101/E/2014, in caso di cessione avvenuta senza l’intervento di SGR o altri intermediari, è il contribuente non esercente attività d’impresa a dover autoliquidare l’imposta sostitutiva nell’ambito del quadro RM della dichiarazione annuale dei redditi, nella misura prevista della ritenuta a titolo d’imposta che avrebbe applicato il sostituto d’imposta. Analogamente, è lo stesso contribuente a dover compilare il quadro RT della medesima dichiarazione per usufruire delle eventuali minusvalenze realizzate.

Così, conclude la risoluzione: il soggetto tenuto all’applicazione del regime del risparmio amministrato è la SGR o qualunque altro soggetto presso il quale le quote sono in custodia, amministrazione, deposito o gestione. Le SGR sono tenute all’adempimento anche in caso di collocamento diretto delle quote, mentre in caso di collocamento per il tramite di un altro intermediario finanziario, l’adempimento ricade sull’intermediario collocatore.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Direttiva sulla sostenibilità: ambito di applicazione e decorrenze

21/11/2024

Obbligo di rendicontazione di sostenibilità: a chi si rivolge

21/11/2024

Legge di Bilancio 2025: premi e fringe benefit tra conferme e novità

21/11/2024

Regime di transito doganale. L'adeguamento delle procedure slitta a gennaio 2025

21/11/2024

Legge di Bilancio 2025: premi di produttività e fringe benefit

21/11/2024

Codice della strada: sì definitivo alla Riforma, è legge

21/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy