Con risposta ad interpello n. 344 del 26 agosto 2019, l’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti inerenti il regime fiscale da applicare ai fondi immobiliari residenti in Italia, a seguito di una complessa operazione di riorganizzazione dell’attività immobiliare.
L’istante è una Sgr di diritto tedesco, che svolge attività di acquisto e gestione di immobili per conto di fondi di investimento istituiti in base al diritto tedesco, che per esigenze di riorganizzazione vuole:
apportare gli immobili in una neo-costituita SICAF (società di investimento immobiliare a capitale fisso);
attribuire le quote della SICAF alla stabile organizzazione italiana della Sgr tedesca a fronte dell’apporto immobiliare;
trasferire le quote della SICAF dalla branch italiana alla casa madre tedesca.
Il dubbio posto all’Amministrazione finanziaria italiana riguarda gli effetti tributari della complessa operazione di riorganizzazione societaria, in particolare:
ai fini delle imposte dirette, relativamente all’operazione di apporto degli immobili alla SICAF;
ai fini delle imposte indirette, in quanto gli immobili sono apportati da un soggetto avente partiva IVA tedesca;
rispetto alle conseguenze derivanti dall’attribuzione delle quote della SICAF dalla stabile organizzazione all’Istante;
rispetto al regime fiscale applicabile ai proventi che saranno distribuiti dalla costituenda SICAF al Fondo tedesco.
L’Agenzia, nella sua risposta n. 344/2019, dopo aver effettuato una panoramica della normativa che regola gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani e le società di investimento a capitale fisso (SICAF), concordando con la soluzione prospettata dall’istante, ritiene quanto segue:
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