Nell’ambito delle operazioni di riforma delle regole per il finanziamento e la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e nel tentativo di aumentare il bacino del sistema di protezione sociale per le sospensioni o riduzioni delle attività lavorative delle micro-piccole imprese, possono apprezzarsi le modifiche operate nei confronti dei fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26, 27, e 40, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Invero, le modifiche effettuate dal comma 204, art. 1, legge 30 dicembre 2021, n. 234 all’art. 26 del Testo Unico degli ammortizzatori sociali, invitano i predetti fondi di solidarietà bilaterali, già costituiti alla data di entrata in vigore della norma, ad adeguare i propri statuti alle nuove regole di cui all’art. 30, comma 1-bis, del sopracitato Testo Unico, obbligandosi a garantire le tutele del nuovo assegno di integrazione salariale a tutti i datori di lavoro che occupino almeno un dipendente. Parimenti, le medesime modifiche – volte all’universalizzazione delle tutele – dovranno essere operate dai fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’art. 27, D. Lgs. n. 148/2015 (artigianato e somministrazione) e dai fondi territoriali intersettoriali presso le province autonome di Trento e di Bolzano.
Come anticipato in premessa, il comma 204 della legge di Bilancio 2022 – letto in combinato disposto con il comma 208, che introduce il comma 30-bis, all’art. 30, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 – modifica le disposizioni dell’art. 26 del Testo Unico degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, introducendo il nuovo comma 7-bis, a mente del quale a decorrere dal 1° gennaio 2022, i nuovi Fondi di solidarietà che si costituiranno dovranno obbligatoriamente garantire le tutele di cui all’art. 30-bis, per tutti i datori di lavoro con almeno un lavoratore dipendente.
Il citato comma 208, art. 1, legge 30 dicembre 2021, n. 234, aggiunge all’art. 30, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il comma 1-bis secondo cui i fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26, 27 e 40, devono:
Per quanto concerne i limiti di durata massima, i termini dovranno essere adeguati secondo la seguente tabella:
Datori di lavoro |
Durata massima della prestazione |
Imprese che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre precedente |
13 settimane di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie o straordinarie |
Imprese che occupano mediamente oltre cinque dipendenti e fino a 15 dipendenti nel semestre precedente |
26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie o straordinarie |
Imprese che occupano mediamente più di quindici dipendenti |
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Per quanto attiene all’adeguamento degli statuti viene istituito un periodo transitorio entro cui i fondi bilaterali potranno apportare le modifiche in conformità con le disposizioni della legge di Bilancio 2022.
In particolar modo, l’art. 26, comma 7-bis, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, prevede che i fondi già costituiti al 31 dicembre 2021 dovranno adeguarsi entro il prossimo 31 dicembre 2022. Qualora non intervengano modifiche entro la predetta data, a decorrere dal 1° dicembre 2023, i datori di lavoro confluiranno nel Fondo di integrazione salariale, al quale verranno, peraltro, trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dalle medesime imprese.
Le predette disposizioni vengono, altresì, estese:
Alla scadenza del 31 dicembre 2022 è ammessa una deroga temporale sino al 30 giugno 2023, laddove i fondi di solidarietà bilaterali ex art. 26 siano stati costituiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021.
Nel periodo transitorio di adeguamento degli statuti dei fondi bilaterali, le imprese che operano nei settori coperti dai citati fondi e che occupano un numero di addetti inferiore a quello stabilito dai singoli decreti istitutivi, ancora non adeguati, rientrano temporaneamente nella disciplina del FIS.
Invero, stante all’orientamento amministrativo di cui alla circolare INPS 1° febbraio 2022, n. 18, su conforme avviso ministeriale, solo dalla data di adeguamento dei singoli decreti istitutivi dei fondi di solidarietà in argomento o da quella in cui si realizza il raggiungimento dei requisiti minimi dimensionali dagli stessi previsti, i datori di lavoro rientreranno nel fondo di settore e non saranno più soggetti alla disciplina del FIS.
In ragione di quanto sopra ed a mero titolo esemplificativo, si ritiene che per i lavoratori addetti negli studi professionali – per cui vige lo specifico Fondo bilaterale di cui al decreto interministeriale 29 dicembre 2019, n. 104125 – aventi un numero medio di dipendenti inferiore a tre, sino alla data di adeguamento delle regole del fondo citato, sarà applicabile la disciplina e la relativa contribuzione del Fondo di Integrazione Salariale (FIS).
A decorrere dal 1° gennaio 2022 il versamento ai fondi di solidarietà bilaterale di cui agli artt. 26, 27 e 40, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, costituirà condizione per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
La novella, introdotta dal comma 214, legge 30 dicembre 2021, n. 234, equipara, dunque, anche sotto i profili della regolarità contributiva l’ambito di applicazione dei fondi di solidarietà bilaterali (art. 26), quelli alternativi (art. 27) e quelli intersettoriali delle province autonome di Trento e di Bolzano (art. 40).
Tralasciando i Fondi di cui all’art. 26 – istituiti presso l’INPS – rimarrà da capire quali saranno i processi telematici da implementare sulla piattaforma Durc-online e come i predetti fondi garantiranno gli “inviti a regolarizzare” o il rilascio della regolarità contributiva.
A maggior chiarezza, appare utile evidenziare che l’obbligo di versamento ai fondi bilaterali non è da confondersi con l’obbligo di aderire agli enti bilaterali o ai fondi sanitari previsti dal contratto. Invero, come chiarito anche dalla circolare ministeriale 15 dicembre 2010, n. 43, l’iscrizione all’ente bilaterale o fondo sanitario di categoria costituisce un diritto contrattuale che ricade nella parte economica del CCNL laddove sia stata prevista dalle parti sociali un eventuale elemento aggiuntivo della retribuzione da corrispondere in caso di mancata iscrizione.
L’obbligatorietà di adesione al fondo di solidarietà bilaterale, invece, oltre ad essere prevista dal decreto legislativo n. 148/2015, trova origine nella generalizzata tutela dei lavoratori di un dato comparto, diversamente estranei all’ambito di applicazione delle integrazioni salariali. Di converso, come affermato anche dal Tribunale di Roma, nella sentenza n. 10087/2021, ci si ritroverebbe – guardando alla disciplina ante 2022 – nella situazione paradossale in cui le imprese libere di non aderire al sistema del Fondo di solidarietà bilaterale potrebbero scegliere di non versare al Fondo di settore, in quanto non iscritte, e di non versare al Fondo di Integrazione Salariale, in quanto operanti in settori in cui è stato costituito un Fondo bilaterale.
Nel caso richiamato, i giudici romani hanno chiarito che “l’omessa adesione alla bilateralità giustifica senz’altro il mancato versamento della contribuzione dovuta all’EBNA, che trova la sua fonte non già nella legge bensì nell’adesione dell’impresa alla contrattazione collettiva (con operatività, per le aziende che applicano il Ccnl, dell’obbligazione alternativa ivi contemplata), mentre in nessun caso la contribuzione dovuta al Fondo ai sensi dell’art. 27 D. Lgs. 148/2015 potrà dirsi condizionata alla volontaria adesione dell’impresa”.
In materia di bilateralità occorre evidenziare le novità apportate, a decorrere dal 1° gennaio 2022, dall’Accordo interconfederale del 17 dicembre 2021 sottoscritto tra Confartigianato imprese, Cna, Casartigiani, Claai e Cgil, Cisl e Uil.
Le parti firmatarie dell’accordo hanno previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2022 ovvero dalla data di sottoscrizione del rinnovo del CCNL di categoria laddove successiva, un aumento della quota di contribuzione mensile destinata all’ente bilaterale (EBNA), che passa da un importo fisso pari ad euro 7,65 ad euro 11,65 mensili per dodici mensilità, dovuta interamente anche per i rapporti di apprendistato o a tempo parziale.
Al tempo stesso, la mancata adesione alla bilateralità comporterà l’erogazione – a favore di ciascun lavoratore – di un importo forfettario a titolo retributivo pari ad euro 30,00 lordi mensili per tredici mensilità.
Resta invariata l’aliquota di contribuzione al FSBA: 0,45% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico dei datori di lavoro; 0,15% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico dei lavoratori.
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