È possibile procedere al riscatto o alla ricongiunzione dei periodi contributivi, al fine di conseguire la pensione di vecchiaia o anticipata, con onere a carico dei Fondi di solidarietà bilaterali. La domanda di pensionamento deve essere presentata dal datore di lavoro almeno quattro mesi prima della risoluzione del rapporto di lavoro, al fine di consentire all’INPS di definire con tempestività l’istanza. La facoltà di riscatto o ricongiunzione è subordinata:
In caso di mancato raggiungimento dei predetti requisiti, l’operazione sarà annullata e i corrispondenti oneri restituiti senza interessi ai datori di lavoro.
A specificarlo è stato l’INPS, con la circolare n. 105 del 24 luglio 2019, recependo le novità legislative introdotte all’art. 22, co. 3, del D.L. n. 4/2019 (cd. “Decretone”), convertito in L. n. 26/2109.
L’art. 22, co. 3, del D.L. n. 4/2019 (cd. “Decretone”), convertito in L. n. 26/2109, ha previsto che i Fondi di solidarietà bilaterali provvedano al versamento degli oneri correlati a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà. Gli oneri corrispondenti ai periodi riscattabili o ricongiungibili sono versati ai predetti fondi dai datori di lavoro e sono deducibili dal reddito imponibile.
Possono accedere al fondo in trattazione:
Pertanto, il riscatto o la ricongiunzione potrebbero avere anche l’effetto di far acquisire il diritto immediato alla prestazione pensionistica, escludendo in tal modo la corresponsione dell’assegno straordinario.
Il versamento dell’onere di riscatto o ricongiunzione, corrisposto in un’unica soluzione dal datore di lavoro, può essere effettuato tramite una delle seguenti modalità:
Effettuato il pagamento, è possibile visualizzare e stampare la ricevuta di versamento intestata all’azienda nella sezione “Pagamenti effettuati” del “Portale dei pagamenti”. Al servizio si accede utilizzando il codice fiscale del lavoratore beneficiario e il numero pratica.
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