Esercizio di impresa. Intervento Fondi garanzia

Pubblicato il 02 febbraio 2016

A seguito di richiesta di chiarimenti in merito alla possibilità di accogliere le domande di intervento del Fondo di garanzia del TFR e dei Crediti di Lavoro e del Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare, presentate, per i crediti maturati in prededuzione, da ex dipendenti di datori di lavoro sottoposti ad Amministrazione Straordinaria sulla base della certificazione del credito sottoscritta dal Commissario Straordinario, l’INPS con messaggio n. 427 dell’1 febbraio 2016 ha chiarito quanto segue.

L’art. 111 bis della Legge Fallimentare, che disciplina i crediti prededucibili, prevede che gli stessi siano accertati secondo le modalità previste per la generalità dei crediti con esclusione di quelli non contestati per ammontare e collocazione.

Sulla base di tale disposizione, alcuni Commissari Straordinari, per i crediti in prededuzione, ritengono di non seguire la procedura di accertamento che termina con la redazione di uno stato passivo.

L’INPS conferma in merito quanto già previsto con circolare n. 74/2008, ovvero la possibilità di corrispondere a carico del Fondo di garanzia anche le somme maturate durante la continuazione dell’esercizio di impresa, purché ammesse allo stato passivo.

A tal proposito viene ricordato che l’art. 2, comma 2, Legge n. 297/82 prevede che, trascorsi 15 giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.

In conclusione, il messaggio INPS n. 427/16, specifica che le eventuali domande presentate relative a crediti che non trovano riscontro nello stato passivo del datore di lavoro, non possono trovare accoglimento.

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