Chiarimenti sull’applicabilità delle Imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa ai trasferimenti di beni (sia beni mobili che immobili), effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti alla medesima struttura organizzativa.
L’operazione di fusione è un atto di riorganizzazione a titolo gratuito, quindi può beneficiare del regime agevolativo.
Con la risposta n. 342 del 23 agosto 2019, l’Agenzia delle Entrate ricorda che, ai fini dell'applicabilità della norma di favore ex articolo 1, comma 737, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, è necessario che il trasferimento dei beni:
L’Agenzia, sull’ultimo punto, precisa che la medesima struttura organizzativa nel caso di specie è avvalorata dalle previsioni statutarie e dall’attività concretamente svolta dagli enti coinvolti.
L’agevolazione è dettata dall’articolo 1, comma 737, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014): “agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano, se dovute, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna”.
Con successiva interrogazione parlamentare - C 5-04255, presso la Commissione VI (Finanze) della Camera dei Deputati - dell’11 dicembre 2014, è stato precisato che l’agevolazione in argomento: “si applica anche alle operazioni di riorganizzazione attuate tramite operazioni di fusioni, sempreché le medesime siano realizzate, come prevede la norma, tra enti appartenenti - per legge, regolamento o statuto - alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale”.
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