Le fondazioni lirico sinfoniche possono stipulare, con atto scritto a pena di nullità, uno o più contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata che non può superare complessivamente i 48 mesi, anche non continuativi, indipendentemente da proroghe o rinnovi. L’opportunità è concessa in presenza di due condizioni:
La novità è contenuta nel D.L. n. 59/2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019, recante “Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i Beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020”.
Al fine di assicurare il rilancio delle fondazioni lirico sinfoniche in termini di programmazione e di sviluppo, la prosecuzione delle loro attività istituzionali e il conseguente accrescimento dei settori economici connessi, il D.L. n. 59/2019 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina nel contratto a termine, garantendo la tutela dei lavoratori del settore secondo il diritto dell'Unione Europea.
In sostanza, la novità legislativa ha previsto la possibilità di derogare alla durata massima dei contratti a termine – pari a 24 mesi – laddove le fondazioni lirico sinfoniche si trovino in presenza di esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità delle produzioni artistiche ovvero devono sostituire lavoratori temporaneamente assenti.
In tali casi, la durata può eccedere i 24 mesi, restando comunque entro i 48 mesi, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi. La durata può essere anche non continuativa e fruibile all'esito di successive proroghe o rinnovi.
Al raggiungimento del predetto limite, decade ogni diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato eventualmente maturato dal lavoratore in forza di disposizioni della contrattazione collettiva. A pena di nullità, nel contratto scritto deve essere inserita l'indicazione espressa della condizione che giustifica l'assunzione a tempo determinato, la proroga o il rinnovo.
La causale è assolta anche attraverso il riferimento alla realizzazione di:
Al riguardo, è bene specificare che la violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato non comporta la conversione in contratti a tempo indeterminato. Il lavoratore, tuttavia, ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
L’assunzione mediante contratto a termine deve avvenire previo esperimento di apposite procedure selettive pubbliche. Con propri provvedimenti, le fondazioni stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale con contratto a termine nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
I contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure selettive pubbliche sono nulli.
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 59/2019, il Ministro per i Beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, adotta un decreto contenente uno schema tipo cui ciascuna fondazione lirico sinfonica deve uniformarsi per la formulazione di una proposta di dotazione organica, da trasmettere ai citati Ministeri entro i successivi 60 giorni.
Le fondazioni presentano la relativa proposta, previa delibera del Consiglio di indirizzo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Le proposte devono essere corredate da:
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