Con risposta n. 187 del 12 giugno 2019, l’agenzia delle Entrate offre precisazioni in tema di fondazioni ed erogazioni liberali.
Ai sensi della normativa vigente, alla fondazione che svolge attività commerciale si applicano le disposizioni normative del TUIR riguardanti la determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali.
Gli apporti effettuati dai Fondatori della fondazione, che saranno assoggettati a imposta di successione e donazione, non assumono rilevanza a fini impositivi per la fondazione stessa; infatti è previsto che il fondo di dotazione possa essere incrementato “da ulteriori attribuzioni patrimoniali, anche a titolo di lascito ereditario o di legato, ad opera dei Fondatori”.
Tali apporti, quindi, vanno a confluire nel fondo di dotazione necessario per perseguire gli scopi istituzionali della fondazione.
Viene chiesto di accertare il principio di inerenza con riferimento alle erogazioni liberali effettuate dalla Fondazione a favore di soggetti terzi, secondo i progetti in corso e gli obiettivi di solidarietà sociale e di pubblica utilità che essa si pone.
Si precisa che, se le erogazioni saranno effettuate dall’istante mediante la formalizzazione di accordi scritti con i destinatari, l’onere può considerarsi inerente, e quindi deducibile interamente.
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