Con approfondimento del 19 aprile 2021, la Fondazione Studi fornisce ulteriori chiarimenti sulla comprensione degli automatismi relativi al c.d. Durc On Line e sulla possibilità di richiedere il rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ancorché sussistano degli scostamenti non gravi.
Con il Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015, sostitutivo del precedente D.M. 24 ottobre 2007 emanato in attuazione dell'art. 1, commi 1175 e 1176, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° luglio 2015, la verifica della regolarità contributiva avviene via web e in tempo reale (c.d. Durc on-line).
Il sistema consente, attraverso gli appositi canali dedicati dagli istituti previdenziali ed assicurativi, di formulare un'unica interrogazione degli archivi informatici di INPS, INAIL e Casse edili, idonei a rilasciate il predetto documento di regolarità contributiva. Si rammenta che, la regolarità verterà sui pagamenti scaduti sino alla fine del secondo mese precedente la richiesta.
In caso di esito positivo, il documento emesso avrà una validità di 120 giorni dalla data di rilascio. Diversamente, in caso di esito negativo il sistema invierà automaticamente una Pec all’intermediario e all’azienda contenente le somme da versare al fine di ottenere la regolarizzazione.
L’Inps, con il messaggio del 19 gennaio 2021, n. 213, ha fornito importanti chiarimenti in merito all’ipotesi di “scostamento non grave”, che il Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015 ha fissato nel limite di 150,00 €.
In particolare, l’Istituto ha disposto che:
Ancorché la verifica di regolarità avvenga automaticamente, l’Istituto ha sottolineato l’importanza dell’intervento delle sedi territoriali al fine di evitare preavvisi di irregolarità infondati.
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