Consulenti del lavoro: focus sugli incentivi contributivi del decreto Coesione

Pubblicato il 26 novembre 2024

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la circolare n. 7 del 25 novembre 2024, analizza gli incentivi previsti dagli articoli 22, 23 e 24 del Decreto Coesione: il Bonus Giovani, il Bonus Donne e il Bonus Zona Economica Speciale (ZES unica). L’analisi approfondisce la platea dei beneficiari, l’entità degli incentivi, le modalità di attuazione e le condizioni per l’accesso, in attesa del via libera da parte della Commissione europea.

Obiettivi dei Bonus

I nuovi incentivi mirano a:

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Bonus Giovani

Il nuovo esonero contributivo è destinato ai datori di lavoro privati (esclusa la P.A.), indipendentemente dal fatto che abbiano o meno natura imprenditoriale. Si applica alle assunzioni a tempo indeterminato, nonché alle trasformazioni da contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate tra il 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025.

L’esonero spetta per l’assunzione di soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata non abbiano compiuto trentacinque anni (34 anni e 364 giorni) e non siano mai stati occupati con contratto a tempo indeterminato.

NOTA BENE: L’incentivo non si applica ai rapporti di apprendistato, di lavoro domestico, di lavoro intermittente anche se a tempo indeterminato.

Lo sgravio contributivo è previsto per un periodo massimo di ventiquattro mesi, pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (ad esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL), con un limite mensile di 500 euro ovvero 650 euro per le sedi operative o produttive ubicate nel Mezzogiorno. Il limite è riproporzionato nel caso di rapporto a tempo parziale.

Per accedere al Bonus Giovani, il datore di lavoro deve rispettare le seguenti condizioni:

Il Bonus Giovani non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di contribuzione a carico del datore di lavoro. Tuttavia, è compatibile con la maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ai sensi dell’articolo 4, decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

Bonus donne

L’agevolazione è rivolta ai datori di lavoro del settore privato che assumono lavoratrici svantaggiate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025. Rientrano nel campo di applicazione della norma:

L’esonero è riconosciuto per un massimo di 24 mesi, nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, con un limite mensile di 650 euro, riproporzionato in caso di rapporto part-time.

A differenza del Bonus giovani, non sono escluse le assunzioni di dirigenti, rimangono esclusi i rapporti di lavoro domestico, apprendistato e lavoro intermittente.

Le assunzioni devono realizzare un incremento occupazionale netto, salvo il caso in cui il posto di lavoro si sia reso vacante a seguito di: dimissioni volontarie; invalidità; pensionamento per raggiunti limiti d’età; riduzione volontaria dell’orario di lavoro e licenziamento per giusta causa.

ATTENZIONE: L’esonero, non è cumulabile con altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento.

Bonus Zes

Il Bonus ZES è rivolto a micro-imprese che occupano fino a 10 dipendenti, operanti in una sede operativa o produttiva ubicata in una delle regioni della Zona Economica Speciale.  

L’incentivo si applica all’assunzione di soggetti che, alla data di assunzione siano disoccupati da almeno 24 mesi, abbiano compiuto 35 anni di età e non abbiano qualifica dirigenziale.

Lo sgravio contributivo prevede un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per un massimo di 24 mesi, con un limite mensile di 650 euro mensili (esclusi premi e contributi INAIL).

Anche per il Bonus ZES sono esclusi i contratti di lavoro intermittente anche se a tempo indeterminato, i rapporti di lavoro domestico e quelli di apprendistato.

Quanto alle condizioni per l’accesso al Bonus ZES si richiamano quelle in precedenza descritte in relazione al Bonus Giovani. Infine, anche il Bonus ZES, come i precedenti, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione di costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.

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