Fondazione Cdl: regime fiscale per riaddebito di spese tra professionisti

Pubblicato il 15 settembre 2010 Qualora due professionisti non siano associati e condividano beni e servizi, quali locali e segretaria, i cui costi sono sostenuti da uno solo di essi, posto che non sorge un contratto locativo, il riaddebito delle spese all'altro professionista nella misura del 50% va effettuato mediante fattura soggetta ad Iva.

E' una delle precisazione fornita dalla Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro con il parere n. 23 del 14.9.2010 relativo al trattamento tributario del riaddebito delle spese dall’uno all’altro professionista qualora, senza esservi associazione, si fruisce dello stesso studio e di altri servizi.

Il parere inoltre precisa che:
- nella fattura non va indicata alcuna ritenuta e che anche se le spese riaddebitate non sono soggette ad Iva, dopo essere incluse nella fattura va applicata l'imposta;
- le somme oggetto di rimborso devono essere valutate come un minor costo sostenuto del professionista e quindi non costituiscono componenti positivi di reddito bensì minori costi di gestione. Da ciò discende che il rimborso non assume rilevanza ai fini degli studi di settore;
- se il riaddebito riguarda costi e spese che sono soggette, ai fini Irpef e Irap, a limiti alla loro deducibilità, anche l’importo del rimborso ottenuto andrà a ridurre il costo sostenuto e contabilizzato;
- per prassi, la cassa di previdenza dei Cdl non sottopone a contributi previdenziali il riaddebito delle spese in questione.
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