L'Ordine dei commercialisti di Milano ha pubblicato un documento con il quale vengono offerti alcuni chiarimenti in merito al nuovo regime di tassazione dei redditi dei residenti non domiciliati: il cosiddetto regime Flat tax.
Obiettivo dei professionisti è quello di chiarire alcuni dubbi interpretativi ed applicativi legati alla normativa che introduce l'imposta forfettaria sui redditi prodotti all'estero, proponendo soluzioni e avanzando osservazioni di merito.
Si ricorda che la Flat tax è una tassa che si rivolge ai nuovi residenti stranieri ad alto patrimonio che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che sono tenuti al pagamento di una tassa annua di 100mila euro per ciascun periodo d'imposta per cui viene esercitata, al fine di attrarre ed incentivare il trasferimento della residenza nel nostro Paese degli High net worth individual (persone con un alto patrimonio).
Tra i quesiti più frequenti connessi alla concreta applicabilità del regime forfetario vi è quello riguardante la nozione di residenza fiscale.
Nello specifico, ci si domandava se nell'ipotesi in cui si configuri un caso di doppia residenza fiscale oppure in quella in cui si verifichi l'assenza di residenza fiscale nei nove anni precedenti, l'accesso al regime di imposizione sostitutiva possa essere inibito dalla mancanza dei requisiti richiesti.
Specifica il gruppo di studio sulla nuova normativa che in entrambi i casi la risposta è negativa.
Infatti, l'accertamento dello status di residente in Italia, introdotto con la Legge di bilancio 2017 fa esplicito riferimento all'art. 2 del Tuir e, quindi, al concetto di residenza fiscale ai sensi della normativa domestica.
Ne deriva che eventuali criteri di collegamento con le altre giurisdizioni non rilevano e, dunque, il regime di tassazione è applicabile anche in caso di doppia residenza.
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