Con la circolare 25 diffusa ieri, l’Amministrazione finanziaria ha abbandonato l’interpretazione secondo cui solo alcune forme pensionistiche integrative o complementari avrebbero potuto godere del prelievo fiscale agevolato nel testo della legge 70/1975, in vigore fino al 31 dicembre 2000, che riconduceva a reddito imponibile l’87,5% delle prestazioni periodiche erogate in base al decreto legislativo 124/1993. Essa ha affermato che anche i dipendenti degli enti previdenziali (in particolare dell’Inps) hanno diritto alla tassazione ridotta sui trattamenti maturati entro quella data a carico del fondo integrativo. Uniformandosi all’orientamento giurisprudenziale prevalente (il Fisco è risultato soccombente, nel molte decisioni della Cassazione, che ha accolto le ragioni dei cittadini) l’Agenzia ha deciso per la rinuncia al contenzioso provvedendo, se del caso, al rimborso di quanto corrisposto in più dal contribuente.
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