FIS, stop all’accordo sindacale con causale “COVID-19”

Pubblicato il 29 luglio 2020

All’assegno ordinario con causale “COVID-19”, erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS), si applica la normativa in materia di cassa integrazione ordinaria (CIGO). Pertanto, ai fini del riconoscimento del trattamento non è richiesto l’accordo sindacale.

A chiarirlo è stato l’INPS, con il messaggio n. 2981 del 28 luglio 2020, alla luce delle richieste pervenute all’Istituto Previdenziale relativamente alla corretta procedura sindacale da applicare.

Fondi di solidarietà bilaterali, quando è richiesto l’accordo sindacale?

Come già specificato dall’INPS nella circolare n. 84 del 10 luglio 2020, l’accordo è richiesto esclusivamente per i Fondi di solidarietà bilaterali i cui regolamenti subordinano l’accesso all’assegno ordinario al preventivo espletamento delle procedure sindacali, con obbligo di accordo aziendale. In tali casi, infatti, la vigente disciplina non esonera espressamente le aziende dall’obbligo dell’accordo.

Le Strutture territoriali INPS dovranno, quindi, riesaminare in autotutela tutti i provvedimenti emessi in difformità con quanto disposto dalla richiamata circolare e con il messaggio in commento.

FIS, quando è concesso?

Si ricorda, al riguardo, che l'assegno ordinario, per l’anno 2020, è concesso anche ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro iscritti al FIS che occupano mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti.

Si evidenzia, pertanto, che per il Fondo di integrazione salariale i requisiti di accesso alla prestazione dipendono non solo dal settore di appartenenza del datore di lavoro, ma anche dal requisito dimensionale dallo stesso posseduto alla data di inizio della sospensione.

In considerazione della particolare situazione derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell’unitarietà della causale per cui viene proposta la domanda di accesso alla prestazione, si precisa che, ai fini della valutazione delle nuove richieste di assegno ordinario per periodi che presentino o meno soluzione di continuità, si dovrà tener conto del requisito occupazionale posseduto dal datore di lavoro al momento della definizione della prima domanda.

Resta, comunque, possibile per i datori di lavoro richiedere un riesame degli eventuali provvedimenti di reiezione adottati dalla Struttura territoriale.

Da notare, infine, che durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario, limitatamente alla causale “COVID-19”, è erogata la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare.

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