Accesso semplificato ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015. Infatti, le aziende appartenenti nei settori ricompresi nei codici Ateco contenuti nell’allegato 1 del D.L. n. 4/2022, godono di regole agevolate, fino al 31 marzo 2022, anche per le domande di assegno di integrazione salariale riconosciuto dai predetti Fondi.
Ne dà notizia l’INPS, con il messaggio n. 802 del 17 febbraio 2022, mediante il quale vengono fornite le modalità operative utili ad attuare gli indirizzi ministeriali contenuti nella circolare n. 3/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Come noto, il Ministero del Lavoro ha previsto, durante il periodo emergenziale, una gestione semplificata delle istanze dei datori di lavoro che richiedono l’intervento del FIS nel trimestre “gennaio-marzo 2022”.
Nello specifico, le agevolazioni riguardano:
Con riferimento all’informativa sindacale, il MLPS precisa che la stessa può essere anche successiva all’inizio del periodo di sospensione richiesto. La comunicazione, tuttavia, va in ogni caso prodotta dai datori di lavoro, che possono allegarla alla domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale del FIS ovvero inviarla successivamente, su richiesta della sede Inps territorialmente competente. Se la comunicazione non viene trasmessa nemmeno dopo la richiesta, la domanda viene respinta.
Resa più semplice anche la richiesta di pagamento diretto dell’assegno di integrazione salariale. Per il trimestre “gennaio-marzo 2022”, i datori di lavoro non dovranno più allegare alla domanda il prospetto contenete gli indicatori di liquidità. Infatti, questi ultimi potranno semplicemente inviare una comunicazione in cui, riferendosi alla crisi pandemica in atto, dichiarino di versare in una situazione di difficoltà economico finanziaria, con conseguenti problemi di liquidità, anche temporanei, che giustificano la richiesta di pagamento diretto.
Più snella, inoltre, la redazione della relazione da allegare alla domanda per causali ordinarie, quali mancanza di lavoro e di commesse o crisi temporanea di mercato. I datori di lavoro, infatti, non saranno più tenuti ad allegare alla domanda la relazione tecnica dettagliata prevista dal D.M. 95442/2016 ma potranno corredare l’istanza con una relazione semplificata, in cui riportino sinteticamente come il perdurare gli effetti della pandemia abbiano inciso negativamente sull’attività dell’azienda e sulla loro situazione economico finanziaria.
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