Con la circolare n. 18 dell’1 febbraio 2022, l’INPS ha fornito le linee di indirizzo e prime indicazioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro alla luce dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021) e del cd. “Decreto Sostegni-ter” (D.L. n. 4/2022).
In particolare, all’art. 1, co. da 191 a 257 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2022 il Governo ha inteso mettere in atto un insieme di politiche finalizzate:
Inoltre, la norma si prefigge di realizzare un sistema di ammortizzatori sociali più inclusivo realizzato tramite il principio dell’universalismo “differenziato”.
Il “Decreto Sostegni-ter”, invece, è intervenuto sull’impianto normativo del D.Lgs n. 148/2015, come ridefinito dalla L. n. 234/2021, apportando, tra l’altro, alcune modifiche e introducendo disposizioni di coordinamento ordinamentale.
In ordine alla portata delle novità legislative, si precisa che, per quanto attiene agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, le modifiche producono effetti sulle richieste di trattamenti in cui l’inizio della riduzione/sospensione dell’attività lavorativa si colloca dal 1° gennaio 2022 in avanti. Le innovazioni non trovano, invece, applicazione con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022.
Ciò detto, la legge di Bilancio 2022 amplia la platea dei soggetti cui si rivolgono i trattamenti di integrazione salariale che, a seguito della novella normativa, vengono estesi a categorie di lavoratori finora esclusi dalle tutele. Infatti, d’ora in poi sono inclusi anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti in apprendistato qualunque sia la tipologia.
Agevolato anche l’accesso dei lavoratori ai trattamenti di integrazione salariale. La disposizione, infatti - per i trattamenti richiesti dal 1° gennaio 2022 – riduce da 90 a 30 giorni l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, alla data di presentazione della domanda di concessione al Ministero del Lavoro (trattamenti straordinari) o all’Istituto Previdenziale (trattamenti ordinari).
Al fine di garantire una maggiore tutela economica in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con ricorso ai trattamenti di integrazione salariale, è stato introdotto un unico massimale (il più alto), che per l’anno 2021 è stato pari a € 1.199,72.
Introdotta anche il termine decadenziale relativi alla trasmissione dei dati necessari per il pagamento dei trattamenti con pagamento diretto, anche per la disciplina ordinaria. In particolare, in caso di richiesta di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
Il riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali non coinvolge in modo sensibile la disciplina della CIGO che, quindi, non subisce sostanziali modifiche né sul fronte normativo né su quello regolamentare. Pertanto rimane la:
Contributo addizionale. A decorrere dal 1° gennaio 2025, per i datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi la misura del contributo addizionale è determinata secondo le aliquote che seguono:
- 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile
- 9% oltre il precedente limite e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.
Prevista, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non rientrano nell’ambito di applicazione della cassa integrazione ordinaria. Da tale data, i nuovi Fondi di solidarietà che si costituiscono devono obbligatoriamente garantire le tutele per tutti i datori di lavoro del settore che occupano almeno un dipendente.
Inoltre, è previsto che, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i Fondi di solidarietà bilaterali debbano:
A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO, e non destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali. La disposizione allarga, quindi, la platea dei soggetti tutelati dal FIS.
Per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, l’assegno di integrazione salariale può essere richiesto in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali.
Dunque:
Infine, l’assegno di integrazione salariale è riconosciuto dal FIS per le seguenti durate massime:
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