Con notizia del 3 ottobre 2022, pubblicata sul proprio sito istituzionale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica di aver firmato il decreto interministeriale che prevede le modalità attuative del beneficio fiscale e contributivo per i lavoratori autistici assunti da start-up a vocazione sociale.
Ai fini delle agevolazioni, le start-up dovranno rispettare i seguenti requisiti:
La retribuzione prevista per i suddetti lavoratori dipendenti non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del lavoratore ai fini fiscali e contributivi.
NOTA BENE: I datori di lavoro dovranno, in ogni caso, trasmettere i flussi di denuncia ai fini della valorizzazione dell'estratto contributivo dei lavoratori.
Durante il periodo di assunzione nelle start-up a vocazione sociale dovrà essere sospesa l’erogazione (ove il lavoratore ne sia titolare) dell’assegno o della pensione di invalidità, a condizione che venga superato il limite reddituale previsto dalla legge.
In tal caso, entro 30 giorni dall’assunzione, il lavoratore dovrà comunicare la variazione della propria situazione reddituale nonché attivare la procedura di sospensione in base alle modalità previste dall’Ente che eroga la prestazione.
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