Il cantiere temporaneo o mobile non può considerarsi chiuso – e conseguentemente esaurita la posizione di garanzia del coordinatore per l’esecuzione e del committente – allorché siano terminate le opere edili in senso stretto.
Detta interpretazione, infatti, si porrebbe in contrasto tanto con la pluralità delle lavorazioni che ordinariamente afferiscono ai cantieri edili e che sono agli stessi funzionali, quanto con la necessità di garantire la massima sicurezza dei lavoratori, legata al coordinamento delle diverse attività lavorative per tutto il tempo necessario a consentire la completa esecuzione dell’opera, ancorché i lavori edili in senso stretto siano terminati in un momento antecedente.
E’ quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, quarta sezione penale, accogliendo il ricorso del Pm avverso la pronuncia di non luogo a procedere nei confronti del coordinatore per la sicurezza e del committente dei lavori presso un cantiere edile, accusati di omicidio colposo per la morte di un operaio.
Ciò che dunque mantiene operante – secondo gli ermellini - la posizione di garanzia del coordinatore di esecuzione e del committente, non può essere tanto il mancato completamento delle attività inerenti ai lavori edili o di ingegneria civile propriamente detti, quanto piuttosto la persistenza di ulteriori fasi di lavorazione proprie dell’attività di cantiere nel suo complesso.
L’esecuzione di lavori edili o di ingegneria civile, in altre parole, giova a connotare, in ragione dell’attività che ivi si svolge, il cantiere temporaneo o mobile, ma non è sufficiente a definire anche i limiti spaziotemporali di tale cantiere, diversamente correlati al perfezionamento di tutte le fasi di lavorazione – anche successive ai lavori edili o di ingegneria civile in senso stretto – funzionali al collaudo ed alla consegna dell’opera.
E ciò vale – conclude la Corte con sentenza n. 19208 del 9 maggio 2016 – tanto più se si considera che nel caso di specie non vi era stata alcuna formale comunicazione di fine lavori alla committente da parte dell’impresa affidataria.
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