Con il decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 novembre 2016, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2016 n. 297, vengono fissati i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni alle imprese confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata.
A valere sulla sezione del Fondo Crescita del Ministero e a fronte del programma di sviluppo presentato può essere concesso alle imprese beneficiarie un finanziamento agevolato a tasso d'interesse pari allo zero di importo non inferiore a 50 mila euro e non superiore a 700 mila euro, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di due anni e avente le caratteristiche di credito privilegiato.
Le imprese che possono beneficiare dell'agevolazione e presentare domanda di ammissione al finanziamento sono: le imprese regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese, non in stato di scioglimento o liquidazione e che non sono sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis della legge fallimentare.
Sono invece escluse dalle agevolazioni le imprese che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
Le imprese beneficiarie presentano al MiSE le domande di finanziamento agevolato, indicando nel programma di sviluppo in esse contenuto una o più delle attività.
Ogni impresa beneficiaria può presentare una sola domanda di finanziamento agevolato.
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