Finanziamenti a medio-lungo termine Sostitutiva non solo per le banche

Pubblicato il 21 novembre 2017

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 242/2017 depositata il 20 novembre, ha dichiarato illegittimo l'articolo 15, comma 1 del Dpr n. 601/73 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) – nella versione in vigore anteriormente alle modifiche apportate dalla Legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” – nella parte in cui esclude l’applicabilità dell’agevolazione fiscale, ivi prevista, alle analoghe operazioni effettuate dagli intermediari finanziari.

In particolare, la norma dichiarata incostituzionale è quella che limita l’applicabilità dell’imposta sostitutiva ai finanziamenti a medio-lungo termine concessi dalle sole banche.

La questione di legittimità viene affrontata dalla Consulta perchè ritenuta legata alla presunta discriminazione tra banche ed altri intermediari finanziari, in relazione agli articoli 3 e 41 della nostra Costituzione, che tutelano, rispettivamente, il principio di uguaglianza e l'iniziativa economica privata.

Per la Corte Costituzionale, invece, l'obiettivo della norma è quello di agevolare gli investimenti produttivi, tramite l'esenzione fiscale dei contratti di credito.

A tal fine – secondo la pronuncia n. 242/2017 – è irrilevante la diversa natura dei soggetti che pongono in essere tali attività.

In base al principio di uguaglianza e quello che protegge la libertà di iniziativa economica, infatti, non conta che i soggetti attivi nell'erogare i prestiti siano le banche o gli intermediari finanziari: non v'è ragione per cui gli investimenti produttivi siano discriminati in relazione al soggetto finanziante.

Di qui la bocciatura della norma che consentiva l'applicazione dell’imposta sostitutiva per i finanziamenti a medio-lungo termine solo per le banche e la previsione della possibilità che la stessa agevolazione possa essere applicata anche a finanziamenti concessi da intermediari finanziari diversi dalle banche.

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