Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento sulla disciplina degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile, recante l’attuazione dell’articolo 11-bis del Dlgs n. 385/1993, come modificato dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 sulla disciplina degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile.
Si tratta del decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze n. 209 del 4 ottobre 2022, in GU del 21 gennaio 2023, n. 17.
Nello specifico, il Regolamento individua:
Si ricorda che l’agevolazione riconosciuta è quella contemplata alla nuova versione dell’articolo 111-bis del Tub, che stabilisce, al comma 2, che non concorre a formare il reddito imponibile degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile una quota delle somme destinate a incremento del capitale proprio. Al comma 3, lo stesso articolo dispone che spetta al Ministro dell’Economia e delle finanze, con un apposito decreto, il compito di stabilire le norme di attuazione dell’operazione.
All’articolo 3 del decreto Mef si definiscono operatori bancari di finanza etica e sostenibile le banche che conformano la propria attività ai principi di cui al comma 1dell'articolo 111-bis del TUB, nel rispetto di tutti i seguenti requisiti attuativi:
concedono finanziamenti a persone giuridiche solo dopo aver provveduto, attraverso apposite procedure interne, alla positiva valutazione dell'impatto socio-ambientale del finanziamento e dei soggetti finanziati secondo standard di rating etico internazionalmente riconosciuti, definiti sulla base di obiettivi di sviluppo sostenibile elaborati dall'Unione europea, dalle Nazioni unite, dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, dall'Organizzazione internazionale del lavoro o da altre organizzazioni internazionali costituite in base a trattati o convenzioni internazionali, in materia di sviluppo sostenibile e tutela dei diritti umani;
rendono pubblici i finanziamenti alle persone giuridiche e i criteri utilizzati per il loro riconoscimento;
erogano almeno il 20 % dei finanziamenti ai soggetti iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore e alle imprese sociali;
non provvedono alla distribuzione, neanche in via indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonché delle riserve di utili comunque denominate ai partecipanti al capitale, ai titolari di strumenti finanziari partecipativi di cui all’art. 2346, sesto comma c.c., e al personale; gli utili sono reinvestiti nell’attività propria della banca;
adottano un sistema di governance e un modello organizzativo nel rispetto delle prescrizioni seguenti: numero di soci non inferiore a 200.
L’agevolazione riconosciuta ai suddetti operatori bancari è quella disciplinata all’articolo 4, che dispone che non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito una quota pari al 75% dell’utile di esercizio se destinato a riserva legale o, comunque, ad apposita riserva non distribuibile in sede di approvazione del bilancio dell’esercizio in cui gli utili sono stati conseguiti. L’effettiva destinazione di questi utili deve essere certificata dal collegio sindacale o, in alternativa, da un revisore legale o da un commercialista, in entrambi i casi iscritti al relativo albo professionale.
ATTENZIONE: I soggetti che vogliono avvalersi dell’agevolazione devono presentare istanza, a pena di decadenza del diritto, tra il 2 e il 23 maggio dell’esercizio successivo a quello di realizzazione degli utili che si vuole escludere dalla base imponibile.
Tale richiesta deve essere inviata – tramite PEC – all’Agenzia delle Entrate, all’indirizzo pubblicato sul sito istituzionale.
Nella richiesta devono essere indicati:
NOTA BENE: Per l’agevolazione è stato stanziato un milione di euro per annualità.
Nel caso in cui le richieste sforassero il tetto di spesa prefissato a carico della finanza pubblica, l’agevolazione sarà riconosciuta in una percentuale stabilita sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e quello delle somme richieste.
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