Con la circolare n. 131 dell’8 settembre 2021, l’INPS ha fornito importanti indicazioni e istruzioni operative in merito all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore delle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.
La disponibilità del modulo telematico sarà reso disponibile a breve dall’Istituto Previdenziale nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”) con apposito messaggio. La domanda deve essere inviata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione di tale messaggio.
L’esonero straordinario dal versamento della contribuzione è destinato alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le imprese produttrici di vino e birra, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da Covid-19.
L’esonero è riconosciuto:
L’esonero non si applica nei confronti delle P.A. Al riguardo si rappresenta che le aziende interessate dall’esonero di cui agli artt. 16 e 16-bis del D.L. n. 137/2020 sono quelle la cui attività è identificata dagli stessi codici Ateco indicati nell’Allegato 3 del medesimo D.L. n. 137/2020.
L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.
Per i datori di lavoro l’esonero spetta nei limiti della contribuzione previdenziale di competenza dei mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021 al netto di ogni altra agevolazione o riduzione delle aliquote.
Non sono oggetto di esonero:
L’esonero in esame è subordinato alle seguenti condizioni:
L'esonero in esame è applicabile nei limiti previsti dalla normativa in materia di aiuti di Stato. La Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:
Per accedere al beneficio in trattazione i datori di lavoro dovranno presentare l’istanza utilizzando lo specifico modulo telematico “Esonero contributivo art. 16-16 bis DL 137/2020 anno 2020-2021”, che sarà reso disponibile dall’Istituto nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”).
Per i lavoratori autonomi iscritti alla “Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni”, il modulo telematico “Esonero contributivo art. 16-16 bis DL 137/2020 anno 2020-2021” sarà reso disponibile nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura” alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”. La domanda deve essere inviata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione di tale messaggio.
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle domande di esonero, a ciascun contribuente sarà data comunicazione dell’importo autorizzato in via definitiva.
La notifica avverrà via PEC per le aziende e tramite i canali di “Comunicazione bidirezionale” per i lavoratori autonomi agricoli.
Entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, i beneficiari dell’esonero dovranno provvedere al versamento della contribuzione dovuta eccedente l’importo autorizzato in via definitiva.
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