Figlia all'estero Sottrazione minori

Pubblicato il 29 aprile 2016

La Corte di Cassazione, sesta sezione penale, ha confermato la condanna di una madre per il delitto di sottrazione di minore ex art. 574 bis c.p., per aver condotto la figlia all'estero, ivi trattenendola.

Trasferimento, trattenimento e impedimento potestà genitoriale

Il reato di cui all'art. 574 bis c.p. risulta nella specie integrato – precisa la Corte Suprema – dalla condotta di abductio e di trattenimento della minore al di fuori del territorio dello Stato, cui sia conseguito l’impedimento dell’esercizio della potestà da parte dell’altro genitore. Esso è in particolare connotato, rispetto alla fattispecie di cui all'art. 574 c.p., dall'elemento specializzante costituito dal trasferimento/trattenimento all'estero, che vale a renderlo più grave.

La sottrazione va correlata al potere/dovere di cura che discende dalla legge e che grava sul soggetto che ha la potestà/responsabilità genitoriale, nel senso che essa non si risolve solo nella privazione del contatto fisico, ma implica nel contempo che sia materialmente pregiudicata la possibilità dell’esercizio di quel potere/dovere.

Rilievo alla sottrazione in sé

Deve pertanto concludersi – affermano gli ermellini con sentenza n. 17679 del 28 aprile 2016 – che nella specie la Corte territoriale ha correttamente dato rilievo al fatto in sé della sottrazione, accompagnata dalla correlata preclusione del potere/dovere di cura in capo all'altro genitore, in ciò risalendo l’offesa al bene giuridico protetto, a prescindere dal successivo apprezzamento del concreto interesse del minore, valutato dall'autorità giudiziaria competetene.

 D’altra parte i giudici distrettuali hanno nitidamente evidenziato come la madre avesse effettivamente impedito, per un lungo lasso di tempo, le prerogative genitoriali; essendo ripresi solo in un secondo momento i contatti tra il padre e la figlia, sia attraverso i mezzi di comunicazione a distanza, sia grazie ai viaggi dell’uomo all'estero e le visite della minore in Italia. 

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