La Corte di Cassazione, prima sezione penale, rivedendo un suo precedente orientamento, ha sancito la parità di tutela penale tra i figli nati in costanza di matrimonio e quelli nati da genitori conviventi.
In tema di reati contro la famiglia, non è difatti condivisibile l’assunto per cui il reato di omesso versamento periodico in favore dei figli ex art. 12 sexies Legge n. 898/1970, sia configurabile esclusivamente nel caso di separazione o divorzio di genitori coniugati; mentre invece non lo sia in caso di violazione degli obblighi economici derivanti dalla cessazione del rapporto di convivenza, per cui si prospetterebbe, eventualmente, il solo reato di cui all'art. 570 comma 2 c.p. (posizione precedentemente assunta dalla Corte Suprema nella sentenza n. 2666 del 19 gennaio 2017).
E’ difatti innegabile che una siffatta soluzione si risolverebbe nella legittimazione di una diversità di trattamento: da una parte, la più severa ed ampia tutela penale per i figli di genitori coniugati, con ovvia ricaduta nei riguardi dei loro genitori; dall'altra, una ben minore tutela per i figli nati fuori dal matrimonio, i cui genitori beneficerebbero pertanto di un più limitato spettro penale a loro carico.
Trattasi di una differenziazione – secondo gli Ermellini con sentenza n. 25267 del 19 maggio 2017 – priva di una reale motivazione sottostante, in contrasto con la tendenza perequativa che ha connotato tutti i più recenti sviluppi nell'ambito legislativo civile e perciò distonica rispetto ai principi ormai sedimentati nel comune sentire. Ed oltretutto di assai dubbia legittimità sul piano costituzionale.
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