Fiduciaria sostituto d'imposta se c'è un mandato ad amministrare

Pubblicato il 09 marzo 2012 Ad integrazione del precedente documento di prassi n. 61/2011, l'agenzia delle Entrate ha emanato la risoluzione n. 23/E/2012, nella quale si affronta nuovamente il discorso relativo all'amministrazione fiduciaria "senza intestazione" di conti correnti e "dossier titoli" detenuti da fiducianti residenti in Italia.

In precedenza, è stato chiarito che il ruolo di sostituto d’imposta di una società fiduciaria, nell’ambito di un rapporto di amministrazione di attività finanziarie senza intestazione, posto a favore di clienti persone fisiche non imprenditori residenti in Italia, poteva essere assolto sulla base della sussistenza di un rapporto di amministrazione, indipendentemente dall’intestazione o meno del bene alla società stessa. Tra il cliente e l'intermediario, infatti, si viene a creare un legame duraturo, che presuppone uno stabile rapporto di mandato e di deposito, custodia o amministrazione necessario per consentire l’applicazione del regime del risparmio amministrato.

Con la nuova risoluzione dell'8 marzo 2012, l'Amministrazione finanziaria ribadisce le condizioni per cui la società fiduciaria, anche nei rapporti di amministrazione senza intestazione, può assolvere l'opzione per il regime del “risparmio amministrato”.

A tal fine, specifica la risoluzione, nel caso in cui le attività finanziarie oggetto del contratto di amministrazione siano depositate presso una banca estera, è necessario che, nell’ambito del rapporto contrattuale stipulato tra la banca e il fiduciante, la stessa fiduciaria sia legittimata ai disinvestimenti utili al pagamento delle imposte, oltre che a prelevare le attività finanziarie qualora intervengano misure cautelari, conservative ed esecutive derivanti da atti impositivi e/o sanzionatori nei confronti del fiduciante. Dunque, il semplice mandato ad amministrare può autorizzare la fiduciaria a fare da sostituto d'imposta, ma nel rispetto delle suddette condizioni.

Inoltre, in caso di mandati fiduciari scudati e del relativo rapporto di segretazione, viene chiarito che il passaggio a un mandato "senza intestazione" non comporta la perdita della riservatezza a condizione che il passaggio sia contestuale e senza soluzione di continuità, anche con una diversa società fiduciaria.
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