Fiducia unioni civili, testo alla Camera

Pubblicato il 26 febbraio 2016

E’ stato approvato dall’Aula del Senato il maxiemendamento interamente sostitutivo del Disegno di legge in materia di unioni civili e sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia.

Il testo passerà, ora, all’esame dell’altro ramo del Parlamento.

Unione civile specifica formazione sociale

Il provvedimento, in primo luogo, istituisce l’unione civile tra persone dello stesso sesso “quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione”.

L’unione civile viene costituita, alla presenza di due testimoni, mediante dichiarazione rilasciata di fronte all’ufficiale di stato civile, a cui spetta il compito di provvedere alla registrazione degli atti di unione nell’archivio dello stato civile.

Con la dichiarazione, le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell’unione, un cognome comune.

Unione civile, diritti e doveri delle parti 

Con la costituzione dell’unione le parti assumono gli stessi diritti ed i medesimi doveri, tra i quali l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti, inoltre, sono tenute a contribuire ai bisogni comuni. Tra i doveri, si segnala lo stralcio, rispetto al precedente disegno di legge, di quello specifico di fedeltà.

Come nel matrimonio, il regime patrimoniale dell’unione, in mancanza di diversa convenzione, è costituito dalla comunione dei beni. Si segnala, altresì, che alle unioni vengono estese le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di diritti di successione dei coniugi.

Parimenti, viene confermata l'estensione, al partner superstite, della pensione di reversibilità e del Tfr maturato.

Scioglimento unione civile

Ai sensi del nuovo testo, le unioni civili si sciolgono per morte o dichiarazione di morte presunta di una delle due parti, nonché, su domanda di uno dei due, in alcuni dei casi in cui è consentito lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (escluse, in particolare, le ipotesi di separazione e se il matrimonio non è stato consumato).

Previsto anche lo scioglimento della formazione, quando le parti abbiano manifestato, anche disgiuntamente, una volontà in tal senso, dinanzi all'ufficiale dello stato civile; in questi casi, la domanda di scioglimento dell’unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data di manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione.

Nodo adozioni

Rispetto al precedente disegno di legge, il maxiemendamento non contiene la disposizione che estendeva anche al partner dell'unione civile la possibilità di adottare il figlio naturale o adottivo dell’altra parte (cosiddetta stepchild adoption).

Disciplina convivenze di fatto

A seguire, il provvedimento definisce la disciplina della convivenza di fatto, fissando i diritti e doveri che ne scaturiscono.

Estesi, in particolare, gli stessi diritti spettanti ai coniugi nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario o di malattia e ricovero di uno dei due conviventi.

Consentita anche la possibilità di designare il proprio convivente come rappresentante in caso di malattia che determini incapacità di intendere e di volere, nonchè in caso di morte per autorizzare la donazione degli organi.

Sancito anche il diritto di permanenza nella casa comune di residenza, nonché l'obbligo agli alimenti in caso di cessazione.

La parola sul testo del maxiemendamento passa ora alla Camera.

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