Fiducia del Senato su negoziazione e arbitrato
Pubblicato il 24 ottobre 2014
Con 161 voti favorevoli e 51 voti contrari, l'Esecutivo ha ottenuto la
fiducia del Senato sull'approvazione del
disegno di legge governativo n. 1612 di
conversione del Decreto legge n. 132/2014, in materia di
riforma del processo civile, nella versione da ultimo proposta dalla commissione Giustizia.
Novità concernenti l'arbitrato
Le ultime modifiche approvate introducono rilevanti novità per quel che concerne gli strumenti deflattivi del contenzioso, come nel caso dell'ampliamento della possibilità di procedere con il
trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria anche nelle cause vertenti su
diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando – precisa la nuova disposizione - “
il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale”.
Sempre in materia di arbitrato, è stato, altresì, previsto che, mentre per le controversie con valore superiore alle 100.000 euro il deferimento viene effettuato in favore di un collegio arbitrale,
per le cause di valore inferiore ad euro 100.000 il trasferimento del giudizio viene affidato ad un
arbitro unico.
Gli arbitri potranno essere individuati
tra gli avvocati iscritti all'Albo da almeno cinque anni.
Negoziazione esclusa per le cause di lavoro ma estesa alle separazioni con figli
Per quel che riguarda la
negoziazione assistita, ora affidata “
uno o più avvocati”, la medesima non potrà essere utilizzata, oltre che relativamente a liti che abbiano ad oggetto diritti indisponibili,
neanche per le controversie in materia di lavoro.
Il
termine per l'espletamento della procedura di negoziazione non potrà essere inferiore a un mese
né superare i tre mesi,
prorogabili per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti.
Rilevante novità è quella che ammette la possibilità di procedere con la negoziazione assistita anche per per le soluzioni consensuali di
separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio in cui siano
presenti figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
In queste ipotesi, l'
accordo raggiunto va
trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica che, se lo ritiene rispondente all'interesse dei figli,
lo autorizza, altrimenti lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.
Ulteriori novità su termini feriali e pignoramenti
Tra le altre novità si segnala la possibilità di concludere,
dinanzi all'ufficiale di stato civile, un accordo di
separazione personale o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate e la previsione della
sospensione dei termini processuali nel periodo feriale dal
1° al 31 agosto di ciascun anno.
Il testo prevede novità anche per quel che concerne il
pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, pignoramento che si esegue mediante
notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione.
Infine, è stata
eliminata la possibilità, per l'avvocato, di
raccogliere dichiarazioni da persone informate sui fatti e di portarle in giudizio e, al fine di disincentivare le cause, è stato statuito che,
durante il giudizio, sulle somme in contestazione
maturino non più gli interessi legali, ma gli
interessi di mora.
Il testo passa ora all'esame della Camera.