Fiducia del Senato su negoziazione e arbitrato

Pubblicato il 24 ottobre 2014 Con 161 voti favorevoli e 51 voti contrari, l'Esecutivo ha ottenuto la fiducia del Senato sull'approvazione del disegno di legge governativo n. 1612 di conversione del Decreto legge n. 132/2014, in materia di riforma del processo civile, nella versione da ultimo proposta dalla commissione Giustizia.

Novità concernenti l'arbitrato

Le ultime modifiche approvate introducono rilevanti novità per quel che concerne gli strumenti deflattivi del contenzioso, come nel caso dell'ampliamento della possibilità di procedere con il trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria anche nelle cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando – precisa la nuova disposizione - “il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale”.

Sempre in materia di arbitrato, è stato, altresì, previsto che, mentre per le controversie con valore superiore alle 100.000 euro il deferimento viene effettuato in favore di un collegio arbitrale, per le cause di valore inferiore ad euro 100.000 il trasferimento del giudizio viene affidato ad un arbitro unico.

Gli arbitri potranno essere individuati tra gli avvocati iscritti all'Albo da almeno cinque anni.

Negoziazione esclusa per le cause di lavoro ma estesa alle separazioni con figli

Per quel che riguarda la negoziazione assistita, ora affidata “uno o più avvocati”, la medesima non potrà essere utilizzata, oltre che relativamente a liti che abbiano ad oggetto diritti indisponibili, neanche per le controversie in materia di lavoro.

Il termine per l'espletamento della procedura di negoziazione non potrà essere inferiore a un mese né superare i tre mesi, prorogabili per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti.

Rilevante novità è quella che ammette la possibilità di procedere con la negoziazione assistita anche per per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio in cui siano presenti figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

In queste ipotesi, l'accordo raggiunto va trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica che, se lo ritiene rispondente all'interesse dei figli, lo autorizza, altrimenti lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.

Ulteriori novità su termini feriali e pignoramenti

Tra le altre novità si segnala la possibilità di concludere, dinanzi all'ufficiale di stato civile, un accordo di separazione personale o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate e la previsione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale dal 1° al 31 agosto di ciascun anno.

Il testo prevede novità anche per quel che concerne il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, pignoramento che si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione.

Infine, è stata eliminata la possibilità, per l'avvocato, di raccogliere dichiarazioni da persone informate sui fatti e di portarle in giudizio e, al fine di disincentivare le cause, è stato statuito che, durante il giudizio, sulle somme in contestazione maturino non più gli interessi legali, ma gli interessi di mora.

Il testo passa ora all'esame della Camera.
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