Fermo amministrativo del concessionario anche retroattivo
Pubblicato il 20 giugno 2012
Secondo la Corte di legittimità –
sentenza n. 10089 del 19 giugno 2012 – la disposizione contenuta nel Decreto legge n. 203/2005 relativa alla possibilità, anche per il concessionario di riscossione, di utilizzo dello strumento del fermo amministrativo, è da ritenere applicabile anche retroattivamente a prima dell’entrata in vigore del decreto medesimo.
Detta scelta – precisa la Cassazione - trattandosi, nella specie, di una disposizione di interpretazione autentica, non può essere considerata in contrasto con i canoni di ragionevolezza o con altri principi o valori costituzionalmente protetti.