In materia di indennità sostitutiva delle ferie non godute, laddove sia decorso il termine previsto dall’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003, il relativo importo costituisce base contributiva imponibile anche se il rapporto di lavoro non è ancora cessato. È irrilevante, infatti, che l’indennità possa essere monetizzata solo alla cessazione del rapporto di lavoro.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26160 del 17 novembre 2020.
Come noto, l’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 stabilisce che il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane, fermo restando la possibilità per i contratti collettivi di lavoro di poter stabilire condizioni di miglior favore.
Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda la fruizione delle ferie, la legge stabilisce che:
La norma, inoltre, pone in capo al datore di lavoro il divieto di monetizzazione delle ferie non godute dal lavoratore prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Gli ermellini, ribaltando la sentenza di secondo grado, hanno affermato che la cessazione del rapporto di lavoro non rappresenta il presupposto costitutivo del credito contributivo, il quale si perfeziona in ogni caso a partire dal 18esimo mese successivo al mancato godimento delle ferie da parte dei lavoratori.
L’assoggettabilità a contribuzione previdenziale dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, corrisposta al lavoratore dopo la cessazione del rapporto di lavoro, era già stata in precedenza affermata dalla Suprema Corte, che ne aveva evidenziato la natura retributiva con conseguente applicabilità della tutela del lavoratore.
Pertanto, la prestazione lavorativa resa in un periodo da destinare al riposo incide sugli oneri di finanziamento del sistema previdenziale posti a carico dell’impresa e integra il presupposto dell’obbligo richiesto, restando irrilevanti le vicende del rapporto di lavoro. Non rileva, dunque, che l’indennità sostitutiva possa essere materialmente erogata al lavoratore solo dopo la cessazione del rapporto stesso.
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