Non è dovuto alcun risarcimento per mobbing - anche qualora siano stati riscontrati problemi psicologici in sede di perizia medica - laddove la dipendente lamenti il mancato o discontinuo riconoscimento delle ferie, se non è provato l’intento persecutorio nei suoi confronti.
E’ quanto affermato, in sintesi, dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 2920 depositata il 15 febbraio 2016, respingendo la domanda di un’impiegata presso una Casa circondariale, volta ad ottenere il risarcimento dei danni per mobbing nei confronti del Ministero della giustizia.
A fondamento della propria domanda, la ricorrente allegava alcuni fatti, tra cui: a) le modalità di godimento delle ferie, di volta in volta differite, interrotte o subordinate alla presenza in servizio del collega (anch'esso tuttavia soggetto nel tempo a vari dinieghi e differimenti); b) tre procedimenti disciplinari promossi nei suoi confronti, due dei quali, tuttavia, si erano conclusi con decisione di non luogo a procedere; c) il trasferimento per incompatibilità ambientale, che era stato anch'esso annullato dal Tribunale e che aveva peraltro colpito anche il collega, sottoposto a medesimo trattamento; c) due procedimenti penali nei confronti della stessa ricorrente, dei quali, uno pendente in Cassazione e l’altro archiviato, per riconosciuta negligenza dell’Amministrazione nell'aver valutato arbitraria un’assenza della dipendente giustificata da certificazione medica.
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