Al fine di consentire il recupero delle energie psicofisiche del prestatore di lavoro, l’art. 36 della Costituzione, al comma 3, afferma che “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite”. L’istituto delle ferie e le relative modalità di fruizione sono disciplinati dall’art. 10, Decreto Legislativo 8 Aprile 2003, n. 66, secondo il quale:
Di regola il datore di lavoro, alla fine del rapporto, paga le ferie non godute dal lavoratore salvo che dimostri di averlo messo in condizione di goderne e provi che la mancata fruizione sia dovuta ad una scelta dell’interessato, il quale ha come fine la percezione dell’indennità sostitutiva. Dalla sentenza della Corte di Cassazione, n. 13613/2020, emerge che l’azienda deve informare e sollecitare il lavoratore dipendente a usufruire delle ferie entro il periodo prestabilito ed, eventualmente, rammentare che, in caso contrario, le stesse andranno perse. L'azienda, dunque, non può obbligare i lavoratori dipendenti a godere delle ferie, bensì deve invitarli ad esercitare il proprio diritto.
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