Con la circolare n. 29 del 21 febbraio 2022, l’INPS è intervenuto in materia di Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali al fine di illustrare le modalità di richiesta ed erogazione dell’assegno di integrazione salariale. In particolare, l’Istituto Previdenziale illustra le causali di intervento, tempi e modalità di presentazione della relativa istanza e detta le istruzioni per l’esposizione degli importi anticipati al lavoratore all’interno del flusso Uniemens.
Le domande di accesso all’assegno di integrazione salariale sono esaminate dal Comitato amministratore del Fondo, che delibera gli interventi seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. A tal fine, il datore di lavoro è tenuto a comunicare preventivamente alle articolazioni territoriali e nazionali delle parti firmatarie dell'accordo del 3 ottobre 2017:
Successivamente a tale comunicazione segue un esame congiunto della situazione finalizzato al raggiungimento di un accordo tra le parti. L'intera procedura deve esaurirsi entro 30 giorni dalla data della comunicazione, ridotti a venti per i datori di lavoro fino a cinquanta dipendenti.
L’assegno di integrazione salariale può essere richiesto per le seguenti causali:
La prestazione ha una durata massima di 12 mesi in un biennio mobile. Inoltre, per i datori di lavoro che impiegano mediamente più di 15 dipendenti è previsto un ulteriore intervento per un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile.
Il contributo addizionale, invece, è del 4%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori destinatari della prestazione.
A tutte le istanze presentate dai datori di lavoro, o loro consulenti/intermediari, a partire dal 28 settembre 2021 è associato un codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici). I datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare il “CodiceEvento” in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, che è gestito con il sistema del ticket. Nel flusso Uniemens è necessario indicare:
Per l’esposizione sia del contributo addizionale che del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno di integrazione salariale/assegno ordinario che è stata autorizzata, deve essere utilizzato a livello di denuncia aziendale “ConguagliCIG” “CIGAutorizzata” l’elemento “FondoSol”.
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