Con ordinanza n. 15978 del 27 giugno 2017 i giudici della Corte di cassazione mutano orientamento rispetto a recenti pronunce ed accolgono il motivo avanzato dalla società ricorrente diretto ad ottenere l’applicazione del principio del favor rei.
La Corte di cassazione ricorda che, nella sentenza 20141/2016, è stato affermato che non è sufficiente la deduzione in sede di legittimità dello jus superveniens, ma occorre dare effettiva dimostrazione su come il favor rei possa operare, per ottenere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.
Ma detto orientamento, si ritiene nell’ordinanza n. 15978/2017, va considerato come minoritario e non appropriato per limitare l’uso del favor rei.
Deve essere quindi accolta l’istanza presentata dal ricorrente per il trattamento più favorevole nell’applicazione delle sanzioni previsto dal decreto legislativo n. 158/2015, normativa sopravvenuta la cui applicabilità in pendenza del giudizio di cassazione è disposta dall’art. 32, comma 1 del detto decreto.
Quindi, in applicazione del favor rei, va applicato il trattamento più favorevole derivante dallo jus superveniens qualora vi sia ancora il processo pendente e non vi sia definitività della sentenza impugnata.
A favore di tale orientamento si consideri inoltre che il principio del favor rei è rilevabile d’ufficio ed è prevalente sulle preclusioni processuale, il che osta con la tesi secondo cui deve essere spiegato come esso operi.
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