Niente esterometro per i contribuenti che emettono fatture per operazioni “tax free shopping” e che inviano correttamente i dati al sistema Otello 2.0. La precisazione è contenuta nella risposta di consulenza giuridica n. 8, emessa il 7 febbraio 2019 dall’agenzia delle Entrate, a seguito di quesito inoltrato da una società che chiedeva se gli esercenti che emettono fatture per le operazioni previste dall’articolo 38-quater del DPR n. 633/1972 (c.d. “tax free shopping”), siano esonerati dalla trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni effettuate verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (esterometro).
Le Entrate ricordano che, ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, Dlgs n. 127/2015, l’invio dell’esterometro va eseguito dai soggetti passivi Iva residenti o stabiliti in Italia al fine di trasmettere telematicamente all’AE i dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia (ne sono escluse le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e sono state emesse o ricevute fatture elettroniche).
Con riferimento alle cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti non passivi d’imposta domiciliati o residenti fuori dall’UE, a partire dal 1° settembre 2018 l’emissione delle relative fatture deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica.
Per gestire l’emissione e la trasmissione delle fatture tax free shopping in modalità elettronica è stato scelto il sistema Otello 2.0 (Online tax refund at exit: light lane optimization). Per mezzo di tale sistema, i contribuenti possono assolvere anche gli adempimenti comunicativi di natura fiscale previsti dalla normativa vigente.
Pertanto, con un unico adempimento - l’invio dei dati delle fatture emesse al sistema Otello 2.0 - viene soddisfatto qualunque altro obbligo comunicativo di natura fiscale, compreso l’esterometro.
E, aggiunge l’agenzia delle Entrate, il principio dell’unico adempimento può essere applicato anche per lo spesometro: quindi, a seguito delle corretta emissione delle fatture in modalità elettronica tramite Otello 2.0, si è esonerati anche dall’invio dello spesometro.
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