Fatture tardive. La sanzione distingue tra formale e meramente formale

Pubblicato il 17 dicembre 2019

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 528 del 16 dicembre 2019, si occupa delle sanzioni in caso di tardiva trasmissione della fattura per prestazioni di servizi.

L’invio a SdI della fattura oltre il dodicesimo giorno dalla data di effettuazione dell’operazione, anche se non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo resta violazione “formale” e non violazione “meramente formale”.

Ciò perché rientra tra le "inosservanze di formalità ed adempimenti suscettibili di ostacolare l'attività di controllo, anche solo in via potenziale".

Richiamando la circolare n. 11/E/2019, l’Agenzia ribadisce, infatti, che se la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, rientra tra le violazioni c.d. formali, ovvero tra le "inosservanze di formalità ed adempimenti suscettibili di ostacolare l'attività di controllo, anche solo in via potenziale".

Si applica, al caso, la sanzione di cui al comma 1 dell'articolo 6 (Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471: da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo" (comma 1, ultimo periodo), per ciascuna operazione tardivamente documentata, restando salva la possibilità di avvalersi del c.d. ravvedimento operoso.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Comunicazione carta e grafica pmi - Ipotesi di accordo dell'8/4/2025

11/04/2025

Comunicazione carta e grafica pmi. Rinnovo Ccnl

11/04/2025

Fringe benefit veicoli aziendali e tracciabilità spese trasferte: cosa cambia dal 2025

11/04/2025

Cassazione: presidente CdA non è sempre responsabile

11/04/2025

Contratti di Sviluppo 2025: apertura sportello per investimenti green al Sud

11/04/2025

Requisiti per deducibilità della previdenza complementare

11/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy