Il 15 ottobre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le FAQ in materia di fatturazione elettronica, nella sezione del sito istituzionale dedicata alle “FAQ - Risposte alle domande più frequenti - Tutte le domande”.
Nello specifico, ha provveduto alla pubblicazione della FAQ n. 149 sul superamento dei controlli con utilizzo del vecchio schema a seguito dell’aggiornamento dello schema delle fatture elettroniche.
Il chiarimento agenziale si è reso necessario dato che, con il provvedimento n. 166579 del 20 aprile 2020, sono state aggiornate le specifiche tecniche del tracciato Xml della fattura elettronica ed è stato previsto un periodo transitorio, per cui dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 il Sistema di Interscambio ammetterà sia le fatture elettroniche predisposte con le “vecchie” specifiche tecniche (versione 1.5), sia quelle preparate con il nuovo schema (versione 1.6.1).
Le nuove specifiche tecniche possono essere utilizzate per la predisposizione dei file Xml in via facoltativa dal 1° ottobre 2020, mentre dal 1° gennaio 2021 diventeranno obbligatorie le nuove specifiche tecniche: ossia i nuovi schemi ed i nuovi controlli che sono stati adottati al fine di rendere più puntuali le codifiche “TipoDocumento” e “Natura”.
Specificava il provvedimento di aprile che, a partire dal nuovo anno, il SdI “accetterà esclusivamente” e-fatture e note di variazione generate con il nuovo tracciato.
In particolare, le modifiche del tracciato riguardano soprattutto i codici Natura ed i codici Tipo Documento, che proprio dal 1° ottobre 2020 sono diventati molto più dettagliati. Per esempio, il codice N2, ancora utilizzabile per identificare le operazioni non soggette, sarà definitivamente sostituito, dal 1° gennaio 2021, dai codici N2.1 (operazioni prive del requisito di territorialità) e N2.2 (altre operazioni non soggette).
L’introduzione dei nuovi codici della transazione ha comportato l’adozione di ulteriori tipologie di controlli sul file fattura.
Il dubbio di molti operatori riguardava proprio la possibilità di generare un file Xml di una fattura elettronica, o di un esterometro, strutturandolo secondo l’attuale tracciato, e quindi, ad esempio, non dettagliando i codici natura N2, N3 ed N6, per cui ci si chiedeva se il SdI avrebbe scartato o meno quel file.
Secondo l’Agenzia, il file non viene scartato perché i controlli effettuati dal SdI sono relativi alla data del documento.
Dal prossimo gennaio, dunque, dovrebbero superare i controlli anche le fatture che, pur predisposte secondo il precedente schema, riportino, nell’apposito campo, date riferite a operazioni effettuate nel 2020.
Pertanto, secondo la FAQ n. 149, "una fattura elettronica/comunicazione dati fattura (esterometro) con data, ad esempio, 31 dicembre 2020 ma trasmessa il 10 gennaio potrà essere accettata da SdI anche con il vecchio tracciato, mentre una fattura elettronica/comunicazione dati fattura (esterometro) con data 1° gennaio 2021 o successiva sarà accettata solo con il nuovo tracciato".
Nel corso dell’aggiornamento delle risposte più frequenti, è stata rivista anche la FAQ n. 45, pubblicata il 21 dicembre 2018.
Al riguardo è stato precisato che le fatture elettroniche precedute da emissione di scontrino, ricevuta o documento commerciale, potranno riportare, al fine di ricollegarle all’operazione già documentata evitando la duplicazione di imposta, l’identificativo alfanumerico del registratore telematico o del server RT e non solo, come in precedenza richiesto, quello dello scontrino di riferimento.
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