Negli ultimi giorni, il dibattito sulla corretta registrazione fiscale delle fatture emesse a cavallo d’anno dai contribuenti in regime semplificato per cassa (articolo 18, comma 5 del DPR 600/1973) ha suscitato numerosi dubbi e preoccupazioni tra gli operatori del settore. Il nodo centrale della questione riguarda il momento esatto in cui tali fatture devono essere registrate e, conseguentemente, in quale anno d’imposta i relativi ricavi devono essere imputati ai fini fiscali.
Il tema ha acquisito particolare rilevanza dopo l’intervento dell’Agenzia delle Entrate durante il convegno Telefisco 2025, nel quale l’Amministrazione finanziaria sembrava aver introdotto un’interpretazione più rigida in merito alla registrazione delle fatture elettroniche. In quella sede, infatti, era stato precisato che le fatture immediate emesse a fine anno non potevano essere annotate nei registri prima della loro trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI), sollevando interrogativi sull’effettiva imputazione temporale dei ricavi.
Tale posizione aveva generato forte incertezza tra i professionisti e i contribuenti, tanto che lo stesso Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili era intervenuto per chiedere ulteriori chiarimenti. L’elemento di criticità principale era legato alla possibilità di registrare le fatture utilizzando la data dell’operazione indicata nel file XML, piuttosto che quella della trasmissione allo SdI, opzione che avrebbe permesso ai contribuenti di anticipare la rilevanza fiscale dei ricavi al periodo in cui l’operazione era stata effettivamente effettuata.
Per risolvere questi dubbi, il 13 febbraio 2025 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la FAQ n. 13 nella sezione "Registrazione e Conservazione delle fatture" del proprio sito web. Il documento fornisce un’importante integrazione alle dichiarazioni rese a Telefisco, riconoscendo la facoltà – e non l’obbligo – per i contribuenti in contabilità semplificata di registrare le fatture immediate sulla base della data indicata nel campo “Dati Generali” del file XML, piuttosto che sulla data di trasmissione allo SdI. Questa precisazione rappresenta un chiarimento significativo per tutti coloro che operano nel regime di cassa virtuale e consente una maggiore flessibilità nella gestione contabile e fiscale delle operazioni di fine anno.
Ma vediamo come il Fisco ha motivato tale presa di posizione.
Il 13 febbraio 2025, l’Amministrazione finanziaria ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la seguente domanda:
Nel rispondere, l’Agenzia ha richiamato il disposto normativo di cui all’articolo 18, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973 e di un vecchio documento di prassi, la circolare n. 11/E del 2017.
L’articolo 18, comma 5, del DPR 600/1973 consente ai contribuenti in regime di contabilità semplificata di tenere i registri IVA senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, a condizione che venga esercitata un’apposita opzione triennale. In tal caso, per ragioni di semplificazione, si presume che la data di registrazione dei documenti contabili coincida con quella dell’incasso o pagamento. Questa previsione consente di evitare la tenuta di scritture contabili aggiuntive per gli incassi e i pagamenti, riducendo gli adempimenti amministrativi per le imprese minori.
La circolare n. 11/E del 2017 ha ulteriormente chiarito che tale opzione rappresenta una semplificazione nella determinazione del reddito, poiché permette di considerare incassati i ricavi e pagati i costi alla data di registrazione ai fini IVA del documento contabile. Tuttavia, questo regime richiede l’uso esclusivo dei registri IVA e impone l’obbligo di annotare separatamente le operazioni non soggette a registrazione IVA.
Inoltre, l’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 127/2015 stabilisce che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, le fatture devono essere emesse esclusivamente in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SdI). Questo significa che una fattura si considera emessa solo nel momento in cui viene trasmessa al SdI e non alla data di emissione riportata nel documento.
A livello di IVA, l’articolo 6 del DPR 633/1972 disciplina il momento impositivo dell’operazione, prevedendo che:
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 14/E del 2019, ha chiarito che la data indicata nel campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file XML della fattura elettronica identifica il momento di effettuazione dell’operazione e, pertanto, può essere utilizzata come riferimento per la registrazione ai fini della determinazione dei ricavi e della liquidazione IVA. Tuttavia, il documento si considera formalmente emesso solo quando è trasmesso al SdI.
Questa normativa evidenzia il delicato equilibrio tra l’effettiva realizzazione dell’operazione e la sua rilevanza fiscale, fornendo ai contribuenti strumenti per una gestione più semplice e flessibile della contabilità, pur nel rispetto degli obblighi imposti dalla fatturazione elettronica e dalla disciplina IVA.
Per chiarire meglio l'applicazione pratica di queste disposizioni, l'Agenzia ha fornito un esempio concreto.
Nella FAQ n. 13/2025 l’Agenzia delle Entrate ha riportato un esempio chiarificatore. La situazione esaminata riguarda una fattura relativa a un’operazione effettuata nel 2023, con "data della fattura" 29 dicembre 2023, ma trasmessa al Sistema di Interscambio l’8 gennaio 2024. Secondo l’Agenzia, tale fattura non può essere registrata prima della data di trasmissione allo SdI e, conseguentemente, i ricavi devono essere imputati al periodo d’imposta 2024. Ai fini IVA, invece, l’operazione rientra nella liquidazione dell’anno in cui l’operazione si considera effettuata ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/1972.
L’Agenzia conferma così che, nel caso in cui una fattura sia trasmessa allo SdI nei primi giorni del nuovo anno, essa deve essere registrata in quell'anno e i relativi ricavi andranno imputati al periodo d’imposta in cui avviene la registrazione. Tuttavia, per motivi di semplificazione, rimane la facoltà di registrare le fatture sulla base della "Data" indicata nella sezione "Dati Generali" del file XML, anticipando l’imputazione fiscale all’anno di effettuazione dell’operazione.
L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha chiarito che la scelta del contribuente tra registrare la fattura in base alla “Data” indicata nella sezione “Dati Generali” del file XML o sulla base della data di trasmissione allo SdI è del tutto opzionale. Tale flessibilità consente ai contribuenti di scegliere la modalità più conveniente in base alla loro situazione fiscale e contabile. Se si opta per la registrazione con la data della fattura, i ricavi vengono anticipati all'anno precedente; se invece si utilizza la data di trasmissione allo SdI, la rilevanza fiscale slitta all'anno successivo. Questa possibilità permette una gestione contabile più snella e in linea con le esigenze operative delle imprese minori.
L'Agenzia, con questa interpretazione, conferma il principio di semplificazione per i contribuenti in contabilità semplificata e ribadisce la possibilità di adottare un criterio contabile flessibile che tenga conto delle diverse esigenze aziendali.
Il CNDCEC, con un comunicato stampa del 13 febbraio 2025, ha espresso apprezzamento per la pubblicazione della FAQ n. 13, sottolineando come l’Agenzia delle Entrate abbia accolto le osservazioni e le richieste di chiarimento avanzate dalla categoria. Dopo i dubbi emersi a seguito di Telefisco 2025, il confronto con l’Amministrazione finanziaria ha permesso di ottenere una risposta chiara e utile per i professionisti del settore. La precisazione sulla facoltà di registrazione delle fatture in base alla data dell’operazione rappresenta un’importante conferma della flessibilità concessa ai contribuenti in contabilità semplificata, facilitando così la loro gestione fiscale.
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