Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, con ordinanze nn. 26165 e 26164, entrambe depositate il 6 settembre 2022, hanno dichiarato inammissibil i ricorsi rispettivamente presentati da due operatori telefonici contro le decisioni con cui il Consiglio di Stato aveva confermato, nei loro confronti, le delibere sanziontorie dell'Agcom sulla fatturazione a 28 giorni.
Alle due società di telefonia era stato dapprima imposto di tornare alla fatturazione su base mensile o suoi multipli, per i servizi di telefonia fissa, e ad una periodicità almeno quadrisettimanale, per quelli di telefonia mobile, in modo da non gravare gli utenti dei costi derivanti dalla abbreviazione del ciclo di fatturazione.
Vista l'inottemperanza, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aveva poi provveduto all'irrogazione, nei confronti delle medesime, di cospicue sanzioni.
Queste ultime erano state confermate dal Tar del Lazio, in prima battuta, e dal Cds, in secondo grado.
Le due compagnie si erano quindi rivolte alla Suprema corte, davanti alla quale avevano denunciato violazione degli artt. 111 della Costituzione e 362 c.p.c.
Le ricorrenti, in particolare, avevano lamentato un eccesso di potere giurisdizionale da parte del giudice amministrativo nei confronti del legislatore interno e eurounitario.
Gli Ermellini hanno giudicato inammissibile la predetta doglianza, evidenziando che l'eccesso di potere giurisdizionale nei confronti del legislatore è configurabile solo laddove il giudice amministrativo (o contabile) applichi non già la norma esistente bensì una norma da esso stesso creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete.
La mancata o inesatta applicazione di norme di legge non comporta, invece, la creazione di una norma inesistente, con conseguente invasione della sfera di attribuzioni del legislatore, "giacché il controllo sulla giurisdizione non è in alcun caso estensibile alla prospettazione di pure e semplici violazioni di legge da parte del giudice speciale".
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