Il ritardo nella fatturazione integra una violazione solo formale e non anche sostanziale laddove la condotta del contribuente, anche se oggettivamente lesiva per l'esercizio delle azioni di controllo, non abbia arrecato alcun pregiudizio all’Erario.
Spetta al giudice di merito, in tali ipotesi, l’accertamento di fatto sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o sul versamento del tributo, e, in caso di pluralità di violazioni della medesima disposizione, è applicabile il cumulo giuridico.
E’ quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 16450 del 10 giugno 2021, pronunciata a conferma della decisione con cui, in sede di merito, erano state accolte le ragioni di una società contribuente che aveva chiesto l'applicazione del cumulo giuridico di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 472/1997 rispetto alle sanzioni amministrative tributarie ad essa applicate, contestualmente ad un atto di contestazione emesso, in materia di Iva, dall'Agenzia delle Entrate.
In tema di sanzioni amministrative tributarie – hanno evidenziato gli Ermellini - per distinguere tra violazioni formali e violazioni sostanziali è necessario accertare in concreto, con valutazione in fatto di competenza del giudice di merito, se la condotta abbia cagionato un danno erariale, incidendo sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o del versamento del tributo.
Qualora tale pregiudizio sia assente, la violazione resta formale perché lesiva per l'esercizio delle azioni e dei poteri di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.
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