Il Cndcec ha reso disponibile, sul sito, il documento “La fatturazione elettronica tra privati. Le risposte dell’agenzia delle Entrate ai quesiti posti dal Consiglio nazionale dei commercialisti”, redatto in collaborazione con l'Agenzia dele Entrate.
E' chiesto se un agente di commercio è obbligato ad indicare il n. Rea nella fattura. La stessa questione è posta per gli altri esercenti attività d’impresa.
L'Agenzia è lapidaria: valgono le regole e le disposizioni già in vigore, non è un elemento introdotto con la FE. Il numero REA non è un dato previsto dall’art. 21.
E' chiesto quale sia il codice da indicare nel xml di fattura elettronica nel caso di studio associato tra professionisti di diverse casse (commercialisti e consulenti del lavoro), visto che il contributo è destinato a casse diverse secondo la percentuale di partecipazione allo studio (non sembra che il tracciato xml consenta una duplice indicazione).
L'Agenzia spiega che è possibile inserire in FE riferimenti a più Casse previdenziali, ripetendo la valorizzazione dei campi del blocco “Cassa previdenziale”.
E' ammessa la possibilità per le Associazioni sportive dilettantistiche di emettere autonomamente la fattura elettronica esponendo l'Iva nel documento.
In una delle domande relative alle Associazioni sportive dilettantistiche si chiede se, a prescindere dal superamento o meno della soglia dei 65.000 euro, le associazioni che applicano la legge n. 398/1991 e emettono fatture elettroniche per scelta o per obbligo, possono emettere fatture elettroniche per sponsorizzazioni e prestazioni pubblicitarie senza applicazione dell’Iva (in reverse charge?) o devono richiedere obbligatoriamente l’autofattura elettronica al proprio committente.
L'Agenzia chiarisce che la disposizione normativa (d.l. n. 119/18) prevede che l’ASD che, nell’anno precedente, abbia conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicuri l’emissione della FE da parte del cessionario/committente, ma nulla vieta che sia l’ASD a emettere autonomamente la FE (tipo documento TD1) ma esponendo l’Iva (e non in reverse charge) nel documento.
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