E' stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 208 del 6 settembre il decreto MEF del 4 agosto, che attua le disposizioni del Dlgs 127 del 2015 offrendo la possibilità di trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate corrispettivi e fatture, anche attraverso il sistema di interscambio (Sdi) utilizzato per l'invio delle fatture alla PA.
Grazie a tale disposizione l'Agenzia potrà incrociare i dati delle fatture con le informazioni delle proprie banche dati e di quelle di altre pubbliche amministrazioni e, in tal modo, favorire l'emersione della base imponibile. I contribuenti saranno informati puntualmente degli esiti di questi controlli a distanza, in modo da poter procedere con la regolarizzazione spontanea delle proprie posizioni fiscali.
I soggetti passivi che accetteranno di trasmettere telematicamente all'Agenzia i dati delle fatture e dei corrispettivi, se ricevono tutti i loro pagamenti mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito o assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità potranno beneficiare anche della riduzione di un anno dei termini di decadenza degli accertamenti. L'uso del contante circolante viene, così, limitato a 30 euro.
Dunque, il beneficio della riduzione dei termini di decadenza dagli accertamenti sarà riconosciuto a tutti quei contribuenti che, a partire dal 1° gennaio 2017, utilizzeranno il sistema telematico per la trasmissione di corrispettivi e fatture, ma a condizione che tutti i loro pagamenti siano effettuati o ricevuti con sistemi tracciabili.
Il decreto MEF 4 agosto 2016, infine, individua i soggetti per i quali dal 2017 verrà realizzato dall'Agenzia delle Entrate un programma di assistenza in via telematica alle liquidazioni e alla dichiarazione dell'Iva, riservato a specifiche categorie di contribuenti di minori dimensioni che trasmetteranno telematicamente i dati delle fatture/corrispettivi. Per tali soggetti sarà previsto l'esonero dagli obblighi di registrazione Iva e l'esecuzione dei rimborsi Iva senza visto di conformità e senza garanzia.
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