Il primo mese di operatività della fattura elettronica ha evidenziato alcuni problemi, soprattutto nel passaggio dalla teoria alla pratica di certi procedimenti.
Tra i dubbi più frequenti, quelli che hanno interessato la corretta compilazione del modello Xml.
Al fine di colmare questo gap di tipo tecnico è intervenuta AssoSoftware che, il 29 gennaio 2019, ha pubblicato le prime proposte di compilazione del file Xml validate dall’Agenzia delle Entrate.
In una nota, l’Associazione ha comunicato la costituzione di una task force con Sogei e Agenzia delle Entrate per venire in soccorso delle case produttrici di software e per analizzare tutte le problematiche tecniche che possono sorgere a seguito dell’interscambio massivo fra le aziende e i provider accreditati allo SdI.
Inoltre, si avvisa che, in considerazione degli elevati volumi di fatture che transiteranno tra la fine di gennaio e il mese di febbraio, i diversi canali telematici utilizzati per l’invio e la ricezione delle e-fatture (SFTP, Web Sevice e Sdi-coop) saranno oggetto di un “costante controllo”.
Il presidente di AssoSoftware, Mariotti, ha poi annunciato la costituzione del servizio “Monitor Fatturazione Elettronica”, organizzato dalla stessa Associazione, fruibile sul proprio sito internet e disponibile per chiunque. Si tratta di un presidio offerto agli associati e a tutto il mercato, con il quale si prendono in esame specifici casi d'uso e si fornisce la propria interpretazione sulla corretta compilazione del formato Xml e le specifiche modalità procedurali.
AssoSoftware ha anche fornito una serie di soluzioni pratiche adottabili nel caso sia necessario emettere il documento elettronico in circostanze specifiche.
Le proposte di AssoSoftware prendono in considerazione diversi temi, su cui si sono susseguite frequenti domande da parte di operatori e consulenti, quali:
compilazione in caso di non ricezione della fattura;
regolarizzazione dello splafonamento dell’esportatore abituale;
provvigioni corrisposte alle agenzie di viaggio;
In caso di cessioni gratuite a titolo di omaggio, non essendo obbligatoria la rivalsa dell’imposta, il soggetto passivo, invece che emettere una fattura nei confronti del soggetto beneficiato dell’omaggio, potrebbe optare per l’emissione di un’autofattura.
Tale autofattura, rileva solo ai fini del debito Iva e viene registrata solo nel registro Iva vendite; il modello di predisposizione dell’Xml segue le stesse regole.
Pertanto, il documento, in formato Xml, dovrà rispettare la numerazione progressiva delle fatture di vendita (campo “Numero” della sezione “Dati generali”) e dovrà contenere il valore normale dei beni, l’aliquota applicabile e la relativa imposta.
Come già precisato dalla stessa Agenzia, AssoSoftware ribadisce di indicare, nel campo “Codice Destinatario” o in quello relativo alla “PEC Destinatario”, l’indirizzo telematico del cedente. Nel campo “Tipo Documento”, dovrà essere inserito il codice “TD01” e non invece "TD20" (proprio solo della regolarizzazione di una fattura non ricevuta dal cessionario/committente).
In caso di autoconsumo, si dovrà rispettare la numerazione progressiva e il destinatario del documento sarà il soggetto cedente. In questo caso, però, dato che il bene fuoriesce dall’attività di impresa, non andrà riportata la partita Iva del cessionario - che di fatto coincide con il cedente - ma il suo codice fiscale.
Anche nel caso del deposito Iva (regime che sospende la tassazione Iva per tutte le operazioni che prevedono l’introduzione dei beni in deposito o che sono custoditi nel deposito), l’operatore che estrae il bene da esso è tenuto all’invio dell’autofattura allo Sdi.
L’autofattura va emessa e trasmessa allo Sdi sia nel caso di beni di provenienza nazionale che di provenienza Ue o extraUe.
Un bene oggetto di importazione (di per sé esclusa dall’obbligo di fatturazione elettronica), se viene introdotto nel deposito Iva, al momento dell’estrazione fa scattare l’obbligo di emissione di autofattura nazionale che deve essere inviata allo Sdi.
AssoSoftware, nel suo documento, affronta, per primo, il caso di estrazione di beni di provenienza nazionale. In questa circostanza, il soggetto che estrae emette autofattura e, avendo versato l’imposta tramite il depositario, provvede ad annotarla solo sul registro degli acquisti. Per quanto riguarda il formato Xml, tutti i dati soggettivi sono relativi al cessionario che procede all’estrazione.
L’Agenzia delle Entrate, sempre in data 29 gennaio 2019, ha pubblicato le risposte ad altrettante domande frequenti, riguardanti questa volta l’obbligo di e-fattura nel caso di soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.
Nella Faq n. 56, l’Agenzia ha ribadito l’operatività del divieto contenuto nell’articolo 10-bis del Dl n. 119/2018, come modificato dalla legge di bilancio per il 2019, secondo il quale agli operatori sanitari, relativamente alla sola annualità 2019, è vietata l’emissione di fattura elettronica per tutte le prestazioni i cui dati sono da inviare al Sistema TS.
Nella Faq n. 57, invece, è stato precisato che le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali dagli operatori tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria sono escluse dalla fatturazione elettronica, anche nel caso in cui i dati non siano poi trasmessi al Sistema TS per effetto dell'opposizione manifestata dall'interessato.
Infine, nella Faq n. 58 si precisa che nel caso in cui una fattura contenga sia spese sanitarie - da inviare al Sistema TS salvo opposizione del paziente - sia altre voci di spesa non sanitarie, non occorre emettere la fattura elettronica.
Alcune proposte mirate per “agevolare” il successo della fatturazione elettronica arrivano anche dai commercialisti.
Viste le difficoltà riscontrate in questo primo mese di avvio del nuovo obbligo, l’Associazione italiana dottori commercialisti mette in guardia dal rischio “collo di bottiglia”, che potrebbe verificarsi il prossimo 16 febbraio, che – secondo la categoria - “rappresenterà il vero nodo cruciale del nuovo sistema”.
Si ricorda, infatti, che il 18 febbraio (il 16 febbraio è un sabato), è il termine ultimo per i contribuenti con liquidazione Iva mensile per l’emissione delle fatture elettroniche del mese precedente senza l’applicazione di sanzioni.
L’Aidc, pur riconoscendo i vantaggi della fatturazione elettronica, sottolinea però che tutti questi benefici sono ancora in divenire, mentre imprese e professionisti hanno dovuto sostenere dei costi per rendere più efficienti i controlli della Pubblica amministrazione.
Anche l’Unione nazionale giovani dottori commercialisti, attraverso il suo presidente Daniele Virgillito, chiede al legislatore di “accompagnare il cambiamento” e di “introdurre alcuni interventi correttivi in grado di migliorare questa difficile start-up”.
Anche in questo caso, per evitare il rischio caos, si sottolinea la necessità, per imprese e contribuenti di avere “notizie certe, flessibilità, sicurezza e fiducia”.
Si legge, infatti, nel comunicato dell’Ungdcec: “Non abbiamo bisogno di negazionisti, ma di proposte e azioni concrete volte a migliorare le prevedibili criticità di un complesso percorso d’innovazione e cambiamento”.
Tra le proposte fatte dall’Unione, oltre a quelle già avanzate dall’Aidc, ci sono:
zero sanzioni per l'intero 2019, e a regime la gradualità delle sanzioni;
calendario fiscale più razionale;
agevolazioni fiscali sugli investimenti in tecnologie;
riduzione di tre anni per l’accertamento togliendo l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti;
agevolazione nell’utilizzo dei crediti Iva.
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