Fatturazione elettronica, le quietanze nel commercio al dettaglio

Pubblicato il 07 febbraio 2019

L'Agenzia delle Entrate approfitta della Faq n. 45, pubblicata il 21 dicembre 2018, per riepilogare gli adempimenti dei soggetti che svolgono commercio al dettaglio e che dal 1° gennaio 2019 devono emettere fatture elettroniche nei confronti dei clienti che richiederanno la fattura in luogo della ricevuta o dello scontrino fiscale.

Per i primi sei mesi del 2019 questi soggetti possono trasmettere la fattura elettronica al Sistema di Interscambio entro il termine della liquidazione del periodo di effettuazione dell’operazione.

Se il cliente, spiega l'Agenzia, al momento di effettuazione dell’operazione, chieda l’emissione della fattura, l’esercente ha due alternative.

In caso di fattura differita, potrà emettere una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale da utilizzare come documenti idonei (documento equipollente al DDT) per l’emissione di una “fattura differita” ai sensi dell'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del d.P.R. n. 633/1972. In tal caso, come già previsto con la circolare n. 249/E del 11 ottobre 1996, l’ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita va scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi.

In caso di fattura immediata, potrà trasmettere al SdI entro i termini della liquidazione periodica, la fattura recante l’indicazione della data di effettuazione dell’operazione e rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, apposita quietanza (ex art. 1199 del codice civile) che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale. In luogo della quietanza può essere rilasciata alla parte una stampa della fattura ovvero dalla ricevuta del Pos, in caso di pagamento elettronico. Resta ferma la possibilità di rilascio dallo scontrino/ricevuta fiscale (ovvero dal c.d. “documento commerciale” nel caso l’esercente effettui la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico ai sensi dell’art. 2 del d.Lgs. n. 127/15). In tale ultimo caso, come già detto, l’ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri.

Fattura immediata ed emissione di quietanza

Per questo secondo caso l'Agenzia specifica che:

  1. l’emissione di una quietanza sarà valida anche nelle operazioni tra un fornitore che, non effettuando operazioni rientranti tra quelle dell’art. 22 del d.P.R. n. 633/72, è obbligato ad emettere solo fatture e un altro operatore Iva (se il cliente è un consumatore finale, operazione B2C, l’esercente dovrà comunque mettere a disposizione della controparte, al momento dell’emissione della fattura elettronica, una copia analogica o elettronica della fattura, salvo che il cliente non vi rinunci);
  2. ai fini del controllo documentale di cui all’articolo 36 ter del D.P.R. n. 600 andrà fatto riferimento ai contenuti della copia analogica della fattura elettronica rilasciata al consumatore finale e, in caso di discordanza nei contenuti fra fattura elettronica e copia cartacea della stessa, salvo prova contraria, sono validi quelli della fattura digitale;
  3. quando le fatture elettroniche sono precedute dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o, nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi, da un “documento commerciale”), nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta (il blocco informativo “AltriDatiGestionali” va compilato riportando: nel campo “TipoDato” le parole “NUMERO SCONTRINO” oppure “NUMERO RICEVUTA” oppure “NUMERO DOC. COMMERCIALE”; nel campo “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino o della ricevuta o del documento commerciale; nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo dello scontrino o della ricevuta o del documento commerciale; nel campo “RiferimentoData” la data dello scontrino).
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