L'Agenzia delle Entrate approfitta della Faq n. 45, pubblicata il 21 dicembre 2018, per riepilogare gli adempimenti dei soggetti che svolgono commercio al dettaglio e che dal 1° gennaio 2019 devono emettere fatture elettroniche nei confronti dei clienti che richiederanno la fattura in luogo della ricevuta o dello scontrino fiscale.
Per i primi sei mesi del 2019 questi soggetti possono trasmettere la fattura elettronica al Sistema di Interscambio entro il termine della liquidazione del periodo di effettuazione dell’operazione.
Se il cliente, spiega l'Agenzia, al momento di effettuazione dell’operazione, chieda l’emissione della fattura, l’esercente ha due alternative.
In caso di fattura differita, potrà emettere una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale da utilizzare come documenti idonei (documento equipollente al DDT) per l’emissione di una “fattura differita” ai sensi dell'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del d.P.R. n. 633/1972. In tal caso, come già previsto con la circolare n. 249/E del 11 ottobre 1996, l’ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita va scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi.
In caso di fattura immediata, potrà trasmettere al SdI entro i termini della liquidazione periodica, la fattura recante l’indicazione della data di effettuazione dell’operazione e rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, apposita quietanza (ex art. 1199 del codice civile) che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale. In luogo della quietanza può essere rilasciata alla parte una stampa della fattura ovvero dalla ricevuta del Pos, in caso di pagamento elettronico. Resta ferma la possibilità di rilascio dallo scontrino/ricevuta fiscale (ovvero dal c.d. “documento commerciale” nel caso l’esercente effettui la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico ai sensi dell’art. 2 del d.Lgs. n. 127/15). In tale ultimo caso, come già detto, l’ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri.
Per questo secondo caso l'Agenzia specifica che:
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