Con le ultime Faq sulla fatturazione elettronica, Assosoftware interviene in merito alla nuova delega necessaria agli intermediari incaricati prima del 21 dicembre 2018 per aderire al servizio di consultazione delle fatture elettroniche.
Con altra risposta fornisce un utile chiarimento sulle e-fatture verso i clienti esteri.
Assosoftware, con la Faq del 6 maggio 2019, detta la sequenza operativa delle attività a carico degli intermediari da effettuare per la delega al servizio di consultazione delle fatture elettroniche dal 31 maggio 2019.
Si ricorda che l’Agenzia delle entrate, con la Faq n. 61 del 18 aprile scorso, indica che per poter effettuare le operazioni di adesione (o recesso) dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche per conto dei propri clienti, è necessario che gli intermediari – delegati al servizio di consultazione delle fatture elettroniche prima del 21 dicembre 2018 – acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione.
Assosoftware spiega le fasi A e B.
FASE A
Per chi aveva trasmesso elettronicamente la delega alla consultazione delle FE, la data spartiacque dovrebbe essere la "Data inizio validità della delega" presente nel tracciato, che dovrebbe corrispondere alla data della firma di conferimento della delega sulla copia cartacea consegnata dal contribuente all’intermediario.
Se "Data inizio validità della delega" è minore del 21/12/2018 occorre:
Ovviamente, chi aveva presentato il Modello di delega cartaceo ante 21/12/2018, deve ripresentare il nuovo modello cartaceo (oppure fare la trasmissione telematica della delega).
FASE B
Per tutti i contribuenti (sia quelli per i quali è stata ripresentata la delega di cui alla FASE A, sia quelli per cui non è stata ripresentata la delega), l’intermediario deve “attivare” il servizio di consultazione.
L’attivazione potrà essere fatta:
Con un’altra Faq sempre del 6 maggio 2019, Assosoftware spiega che: nel caso di cliente estero (compreso il privato) non deve essere compilato il campo <CodiceFiscale> (campo valido solo per i residenti italiani), ma <IdFiscaleIVA>, inserendo obbligatoriamente il codice Paese estero nel campo <IdPaese> (in questo caso il valore di <IdCodice> non viene controllato) e l'identificativo fiscale estero nel campo <IdCodice> se impresa e conosciuto, diversamente il campo può essere riempito con la ragione sociale o altro elemento identificativo, ovvero un valore di default (es. tutti 9).
Il Cap nel caso di Paese estero deve essere riempito con tutti zeri.
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